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Danno biologico sussiste se la vittima ha la consapevolezza che sta per morire (Cass. pen. sez. VI o

Si delinea il danno biologico se la vittima, nel lasso di tempo intercorrente tra l’evento ed il decesso, ha coscienza del sopraggiungere della morte.

Così ha disposto la Corte di Cassazione, che è tornata a pronunciarsi sul tema, (Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 23183 del 2014, Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 12722 del 19/06/2015) con l’ordinanza n. 20767/15, depositata il 14 ottobre scorso.

Nel caso in esame, la madre ed al fratello di una vittima di incidente stradale hanno impugnato con ricorso in Cassazione la decisione della Corte d’Appello di Milano, in quanto avevano visto ridotto l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale.

In particolare, col terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento, da parte del giudice di merito, del danno biologico patito dalla vittima nell'arco di tempo intercorrente tra le lesioni subìte in seguito all’incidente stradale, e la morte, il cui credito era stato trasmesso loro dalla vittima, jure haereditario. Sostenevano infatti che, in tale lasso temporale, la vittima fosse rimasta cosciente e che tale circostanza di fatto, hanno ritenuto, fosse stata provata in giudizio.

La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato, sulla scorta del consolidato principio, secondo cui la paura di dover morire, provata da chi abbia subìto lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima fosse stata in grado di comprendere la gravità della propria condizione e l’imminenza della propria fine. Pertanto, in assenza di tale consapevolezza, non si delinea l'esistenza del danno in questione. Orbene, nella vicenda in oggetto, la corte d'appello ha ritenuto che la vittima fosse rimasta in stato di incoscienza nell'intervallo tra vulnus ed exitus, per cui tale danno biologico, ed il relativo diritto al risarcimento non è entrato nel patrimonio della stessa né è stato trasmesso agli eredi. Infine, gli Ermellini hanno precisato che non spetta alla Cassazione accertare se la vittima fosse stata cosciente o meno, trattandosi di una questione di merito, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Per le suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto.

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