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Danno non patrimoniale: illegittima la liquidazione equitativa pura (Cass. Civ. sez. III sent. 15/10

Il percorso seguito dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni in tema di liquidazione del danno non patrimoniale è stato teso a garantire una sempre più adeguata personalizzazione del danno, che necessariamente deve passare attraverso l'abbandono di logiche liquidatorie meramente assertive di un risultato e mediante l’ancoraggio della quantificazione a parametri obiettivi quali le tabelle in uso presso i vari tribunali.

L'attenzione ai meccanismi di personalizzazione del danno - spiega la Corte - è andata di pari passo con la costante consapevolezza della necessità di garantire il più possibile l’uniformità di giudizio, della quale si è fatta carico la sentenza della Cassazione n. 12408 del 2011, indicando ai giudici di merito che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari.

Allo scopo di garantire tale uniformità di trattamento, la Corte di Cassazione ha indicato l’opportunità di far riferimento non soltanto ad un criterio di quantificazione obiettivo ma ad un criterio in assoluto preferibile, ovvero al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, prescelto come preferibile per una vasta gamma di considerazioni tra le quali l’essere già ampiamente diffuso sul territorio nazionale ben al di fuori dai confini del singolo distretto. A tali tabelle, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, dal 2011 in poi, in applicazione dell'art. 3 Cost., la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.

A fronte del percorso tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che impone di ancorare la valutazione equitativa del danno non patrimoniale a parametri obiettivi, la Corte di Cassazione ritiene illegittima la liquidazione del danno non patrimoniale che faccia riferimento, come la sentenza impugnata, al criterio equitativo puro, svincolato da qualsiasi parametro di riferimento ai fini della quantificazione. Essa si traduce in una quantificazione arbitraria ed immotivata che, pur partendo dalla enunciazione di alcune premesse, non dà giustificazione delle conclusioni cui perviene. Tale criterio infatti non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto realmente, nell’operare la liquidazione, della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, o se l’enunciazione dei criteri sia rimasta una mera affermazione di principio.

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