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Esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.: la Cassazione ne chiarisce i presupposti (Cass. Civ. sez. II

Di fronte all'inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto, come è noto, l'ordinamento prevede il rimedio di cui all'art. 2932 c.c.-

La parte adempiente, o che abbia comunque il diritto di pretendere la prestazione promessa, in buona sostanza, può procurarsi una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Naturalmente, tale rimedio appare di significativo rilievo allorquando la sentenza di cui si discorre tiene luogo di contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà.

In tale ultimo caso, il secondo comma della norma in menzione, prevede che la domanda di cui si discorre non può essere accolta se la parte istante non esegue la prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge (cd. offerta formale ex art. 1208 c.c.), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

Una recente decisione della S.C. (Cass. Civ., sez. III, sent. 22/05/2015, n. 10546) ha fornito un importante chiarimento in ordine ai presupposti di legge per il ricorso alla tutela di cui all'art. 2932 c.c.-

In primo luogo, infatti, la Cassazione ha affermato che «l'inadempimento contrattuale può concretarsi anche prima della scadenza prevista per l'adempimento, qualora il debitore – in violazione dell'obbligo di buona fede - tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere alla scadenza», e che, pertanto, «l'azione ex art. 2932 cod. civ. può essere proposta anche prima della scadenza del termine di adempimento, qualora risulti già conclamata la volontà di non adempiere dell'altra parte».

D'altra parte già in un'altra - e il precedente viene richiamato dalla S.C. - la Cassazione aveva avuto modo di affermare che l'inadempimento contrattuale, può essere attuale oppure, per cosi dire, anticipato. L'inadempimento anticipato dipende dalla violazione dell'obbligo di buona fede e di lealtà nell'esecuzione del contratto ed è attuato da comportamenti del debitore che rendono antieconomica o impossibile la prosecuzione del rapporto (Cass. Civ., sez. II, sent. 21/12/2012 n. 23823).

Le considerazioni che precedono non sono per la verità nuove, si ritrovano affermate anche nella precedente giurisprudenza, v. ad es. Cass. civ., Sez. II, 09.01.1997, n. 97, la quale aveva affermato che «È stata più volte affermata da questa Corte (cfr. tra le altre, sent. n. 1721 del 1982), e qui si ribadisce, l'esistenza del generale principio della configurabilità, come inadempimento legittimante la domanda e, nel concorso delle altre condizioni di legge, la correlata pronunzia di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, del rifiuto di adempiere inequivocamente manifestato dal debitore, anche prima della scadenza (o della fissazione) del termine per l'adempimento»

In tale caso, tuttavia, appare interessante l'aver raccordato l'inadempimento anticipato, non ad una esplicita dichiarazione di non voler adempiere, ma alla violazione degli obblighi di buona fede gravanti sulle parti di un contratto.

Si segnala anche un'altro interessante passaggio della decisione in commento, con il quale la S.C. ha precisato che l'obbligo di eseguire offerta formale di adempimento, previsto dal terzo comma dell'art. 2932 c.c. quale condizione per l'accoglimento della domanda, non opera quando la prestazione non sia ancora esigibile. In tal caso, conseguentemente, il contraente che intenda avvalersi dell'azione de quo può limitarsi a formulare un'offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c. purché espressa in modo tale da escludere ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere e, dunque, a tal punto seria e concludente da far ritenere un'effettiva e puntuale volontà di adempimento a fronte del trasferimento del bene, comunque a tale adempimento condizionato.

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