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Opposizione a decreto ingiuntivo: deposito del fascicolo monitorio non soggiace alle preclusioni ist

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo non si ha un nuovo processo ma una prosecuzione di quello iniziato in forma speciale con il ricorso monitorio.

Si verte in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per replicare alle deduzioni del debitore opponente veniva prodotto dal creditore opposto il fascicolo di parte del procedimento monitorio; ne discendeva la questione di diritto sull'assoggettamento di questa produzione alla disciplina dei documenti, inammissibile come integrazione probatoria.

Nel tessuto argomentativo seguito da Tribunale di Taranto la quaestio iuris è vagliata considerando la disciplina operante per il giudizio di appello, nel quale il deposito del fascicolo di parte non rileva quale produzione di nuovi documenti (che in quanto tale andrebbe esclusa dall'art. 345, ultimo comma, c.p.c.). Sul punto, secondo Cassazione Civile (sez. II, 27/05/2011, n. 11817), richiamata in motivazione, "il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto ingiuntivo. (...) i documenti (...) non sono nuovi e come tali la loro produzione non è soggetta al limite di cui all'art. 345 c.p.c." . Ancora più di recente, secondo le SS.UU. (10/07/2015, n. 14475), "i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili".

Tali richiami possono apparire di per sé conferenti a risolvere la questione posta al vaglio del Tribunale, il quale chiarisce che "se i documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente del monitorio non sono da qualificare come nuovi documenti, deve coerentemente affermarsi che non soggiacciono, proprio per la natura giuridica evidenziata, alle preclusioni istruttorie proprie del giudizio a cognizione piena in primo grado". Sul punto, appare pregnante il rilievo per cui, quand'anche non si estendesse al caso sub iudice la regola operante in grado di appello, sarebbe innegabile la facoltà di produrre il fascicolo di parte in sede di gravame, con possibile ribaltamento dell'esito processuale del primo grado.

Nondimeno, il giudice del tribunale ionico rileva che la disciplina applicabile è piuttosto quella ex art. 169, I e II co., in tema di ritiro del fascicolo di parte (da applicarsi estensivamente al caso di specie): “Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.

In altri termini, anche il giudice sarebbe legittimato d’ufficio ad acquisirlo, proprio perché non si tratta di documenti, per i quali vige il principio della disponibilità della prova (con le preclusioni che ne discendono). Di più, il predetto potere officioso si fonderebbe sul principio acquisitivo, in forza del quale, una volta che un atto sia entrato nel processo, la parte non può unilateralmente ritirarlo e porlo nel nulla.

Il Tribunale conclude per la caducazione del decreto, ma in forza di altro argomento dedotto dal debitore opponente. Costui aveva rilevato che l'opposto, azienda operante nel commercio, aveva erroneamente azionato il proprio credito (per la vendita di accessori dell'agricoltura) nei confronti del legale rappresentante del medesimo opponente, anziché nei confronti dell’impresa. In altri termini, la difformità tra soggetto ingiunto nel decreto (la persona fisica) e acquirente delle merci (l’azienda) integrava un difetto di legittimazione passiva. Sul punto, le controdeduzioni del creditore opposto non convincono il tribunale (il credito era stato fondato su fatture, scritture contabili e bolle di accompagnamento, in parte sprovviste di indicazioni univoche); il caso di specie viene dunque risolto con la piana applicazione dell'onere probatorio in capo all'attore sostanziale del giudizio di opposizione (il credito opposto), il quale non aveva adeguatamente contro dedotto sulla carenza di legittimazione passiva. Nel caso particolare, ma anche oltre di esso, viene affermato il principio in base al quale "le sole fatture o registri contabili, in mancanza peraltro delle bolle di consegna che rechino la firma dell’assunto debitore o di un suo delegato, evidentemente non sono idonee a provare la legittimazione passiva in capo all’opponente".

 
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