Spese di lite: la Cassazione precisa i giusti motivi di compensazione (Cass. Civ. sez. lav. sent. 07
Nell’ambito di un procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo condotto ai sensi del previgente art. 548 c.p.c., la Cassazione, con la sentenza n. 20094 del 7 ottobre scorso, interviene in ordine ai giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
L’introduzione del giudizio si era resa necessaria in quanto il terzo pignorato, agente generale di una primaria compagnia di assicurazioni, aveva disertato l’udienza fissata per gli adempimenti di cui all’art. 547 c.p.c.-
Questi aveva tenuto lo stesso contegno omissivo nel successivo giudizio di cognizione, rimanendo contumace al pari del debitore.
I motivi di doglianza scrutinati dal Giudice di legittimità su istanza del creditore, hanno riguardato unicamente la decisione di compensazione delle spese, adottata benchè le controparti fossero risultate totalmente soccombenti.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso rilevando che il provvedimento impugnato riposava su di una motivazione ampiamente sufficiente nonché conforme ai canoni di logicità e coerenza.
La deroga al principio della soccombenza era stata infatti ben argomentata dal giudice dell’appello sulla base della scarsa rilevanza del credito fatto valere in giudizio e sul rilievo che l’inerzia del terzo aveva agevolato l’onere probatorio del procedente.
Il giudice di legittimità ha, inoltre, qualificato come priva di consistenza la prospettata violazione dell’art. 24 Cost., assumendo la mancanza di fondamento normativo della doglianza per cui, compensate le spese di lite, non vi sarebbe stata copertura nemmeno dei costi necessari per la realizzazione del diritto violato.
L’interesse verso la statuizione segnalata può ricondursi alla radicale deviazione che essa compie rispetto all’orientamento consolidato con gli arresti del 26/09/2007, n. 20017; 10/06/2011, n. 12893; 12/12/2011, n. 26580; 15/05/2012, n. 7623; 24/04/2013 n. 10026 e 30/07/2008, n. 20598, quest’ultimo reso a Sezioni Unite.
In particolare viene ribaltato l’iter argomentativo rinvenibile in Cass. 12/12/2011, n. 26580, precedente questo intervenuto in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui si discute.
La Suprema Corte in quella occasione aveva ritenuto che quanto più modesto fosse il credito azionato in giudizio, tanto più ampia doveva essere la motivazione del provvedimento di compensazione, non valendo a tal fine la contumacia dei convenuti perché in caso contrario si sarebbe finito per scoraggiare in via generale la difesa giudiziale del diritto.
Lungo la stessa linea di ragionamento, la Suprema Corte con la sentenza n. 7623/12 aveva censurato la decisione del giudice di merito che, ancora con riferimento ad un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, aveva positivamente valutato la contumacia dei convenuti ai fini della compensazione delle spese.
Ciò, riferendo testualmente: “D’altra parte, neanche la contumacia dei convenuti, peraltro facente seguito alla loro mancata collaborazione nella fase svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione, evidenzia effettivamente una circostanza che ragionevolmente possa rappresentare, in una fattispecie del genere, un elemento rilevante a favore di un esonero della parte dalle spese giudiziali alle quali il suo comportamento, complessivamente considerato, ha esposto la controparte”.
Resta da valutare se la pronuncia in commento rimarrà isolata o costituirà il punto di partenza per il superamento del favor verso la tutela del diritto di azione sinora coltivato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ove si verificasse una tale ultima evenienza, si renderebbe impellente stabilire, a beneficio di tutti gli operatori giuridici, l’esatto contenuto del parametro nel quale ricondurre il giudizio sulla consistenza del credito, attualmente legato ad un criterio, quello della “irrisorietà” assolutamente relativo e pertanto rimesso alla sensibilità dell’interprete.
Mette conto evidenziare che nel caso esaminato dalla sentenza in commento il credito azionato corrispondeva ad € 445,89 al netto delle spese del precetto e di esecuzione.