Usura: interessi corrispettivi e moratori non vanno sommati (Trib. Reggio Emilia sez. II sent. 06/10
L’usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria. Si tratta infatti di tassi dovuti in via alternativa tra loro, e la loro sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Cosi’ si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia nella recente sentenza n. 1297, conforme all’orientamento prevalente in materia (ex multis, Trib. Milano 12/02/2015, 29/01/2015, 12/11/2014, 22/05/2014 e 28/01/2014), anche se il dibattito resta tuttora acceso.
Nella controversia in esame, l’attore esponeva di avere stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la Banca convenuta, e, sul presupposto della usurarietà del tasso moratorio pattuito, chiedeva l’accertamento dell’invalidità di tale pattuizione e la conseguente non debenza degli interessi ex art. 1815 c.c., con condanna della banca alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso.
In particolare, la difesa dell’attore sosteneva che il tasso usurario dovesse essere confrontato non con riferimento ai singoli tassi dovuti a titolo di interessi corrispettivi o moratori, ma piuttosto alla loro sommatoria - tale tesi trae fondamento dalla ormai nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 350 del 09/01/2013 -, che, essendo superiore al tasso soglia, integrava usura.
Ma per il giudice de quo, l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, in quanto dovuti in via alternativa tra loro, con esclusione nel caso in esame dell’usura già sulla base dei dati indicati dall’attrice stessa, senza bisogno di un’apposita CTU.
Considerata la “palese ed evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte”, il giudice ha in conclusione condannato d’ufficio l’attrice per lite temeraria ex articolo 96 c. 3 c.p.c. (in tal senso, Trib. Verona 23/04/2015 n. 1070, Trib. Padova 10/03/2015 e 17/02/2015).