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Guida in stato di ebbrezza: sì alla confisca dell'auto in comproprietà (Cass. pen. sez. IV sent.

Con la sentenza di condanna o di patteggiamento deve sempre essere disposta la confisca del veicolo, anche quando quest'ultimo è in comproprietà. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 18/09/2015, n. 40957.

L'art. 186, comma 2, lett. c), sesto periodo, dispone espressamente che “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Costante giurisprudenza afferma come l'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ragione della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà di un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo, neppure formalmente, titolare di un esclusivo ius excludendi alios.

Recente giurisprudenza, sul punto, ha ribadito che in tema di guida in stato di ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato (Cass. pen., Sez. IV, 27/02/2013, n. 9460).

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