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Responsabilità medica: la legge Balduzzi non ha efficacia retroattiva (Trib. Udine sez. I civ. sent.

Non ha efficacia retroattiva la norma, introdotta dalla cd. “legge Balduzzi”, in virtù della quale, il calcolo della liquidazione del danno da colpa medica va computato secondo i criteri previsti per il danno da circolazione stradale, qualora le conseguenze dannose del fatto lesivo si siano prodotte ed esaurite prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa.

Così ha disposto il Tribunale di Udine nella sentenza 03/11/2015, n. 1429.

Nella vicenda in oggetto, l’attrice aveva convenuto in giudizio un chirurgo e la struttura sanitaria in cui lo stesso operava, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti sia a causa dell’errore del sanitario nell’esecuzione dell’operazione subìta dalla stessa, sia per violazione dell’obbligo di informazione, in quanto la paziente sosteneva di non esser stata sufficientemente informata sulla seconda operazione e sui relativi rischi.

Costituitosi in giudizio, il sanitario contestava l’esistenza della colpa medica, in quanto sarebbe intervenuto solo in sede di revisione di un precedente intervento, censurando, altresì, il lamentato deficit informativo. Per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale su base medico- legale, i convenuti hanno sostenuto l’applicabilità della norma introdotta dall’art. 3 co. 3 del D.L. n. 158 del 2012 (cd. legge Balduzzi), secondo cui la liquidazione del danno da colpa medica va effettuata secondo i parametri previsti per il danno da circolazione stradale, con riferimento alle tabelle indicate nel Codice delle Assicurazioni. Di parere contrario è invece il Tribunale adìto, che ha invece rilevato che tale norma non possa trovare applicazione nel caso in oggetto, non avendo efficacia retroattiva, in quanto secondo un consolidato principio giurisprudenziale, qui condiviso, quello secondo il quale: “Il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass. SU sent. n. 2926 del 12/12/1967; e, ex multis, Cass. Sez.I, sent. n. 16620 del 03/07/2013, Cass. Sez. III, sent. n. 2126 del 31/01/2006).

La norma introdotta dalla cd. Legge Balduzzi prevede un determinato parametro di liquidazione dei danni non patrimoniali risarcibili, in un settore precedentemente regolato dagli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c.

Tuttavia, nel caso in oggetto, il Tribunale adìto ha ritenuto che tutte le conseguenze dannose del fatto che ha determinato il diritto al risarcimento si siano prodotte, e si siano esaurite, proprio per la mancanza di danno biologico permanente, essendo l’attrice guarita ben prima della proposizione della causa, precedentemente all’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa.

Per tali ragioni, alla vicenda in esame, andrà applicato lo strumento di liquidazione equitativa costituito dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

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