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Onorari d'avvocato richiesti con procedura speciale non obbligano alla negoziazione assistita (T

Un avvocato agiva in giudizio ex art. 14 d.lgs. 150/2011 contro un suo cliente, allegando un inadempimento di quasi 5.000 €.

Il Collegio esamina d’ufficio la questione relativa all’improcedibilità di tale domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 3 c. 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162, per mancato previo invito al cliente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Come noto, infatti, a norma della richiamata disposizione, chi intendeproporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro – fuori dei casi rientranti nella disciplina della c.d. mediazione obbligatoria e dalle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti – deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; ciò integra condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La disposizione in parola, osserva il Giudice, sottopone dunque a giurisdizione condizionata “ogni controversia che abbia ad oggetto una domanda di pagamento a prescindere dal titolo che sia ad esso sotteso”.

Ciò posto, la pronuncia in commento osserva che la controversia in questione non rientra nei casi in cui l’operatività della riportata disposizione normativa è esclusa; e, in particolare:

  • la controversia instaurata dalla parte attrice è regolata dalle norme del rito sommario di cognizione, ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.: non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma 3, lett. c);

  • non si tratta di lite concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, c. 2);

  • la pretesa creditoria non è stata esercitata mediante procedimento monitorio: non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, c. 3, lett. a).

Tuttavia, afferma il Giudice, la lite in questione non va compresa nel fascio applicativo della negoziazione assistita c.d. obbligatoria; ciò alla luce del disposto di cui all’art. 3 c. 7, d.l. 132/2014, a norma del quale la sopracitata disposizione sulla improcedibilità “non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente”.

Al riguardo, la pronuncia in commento conferma – richiamando una precedente pronuncia di merito – che nella categoria di controversie di cui al citato c. 7 ricade anche la domanda introdotta dall’avvocato per recuperare un suo credito, là dove questi si avvalga della procedura speciale di cui all’art. 14, d.lgs. 150/2011 ove, al c. 3, è espressamente previsto che “nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente”.

La domanda in questione, pertanto, è da ritenersi procedibile.

Il Giudice, poi, rileva d’ufficio la questione relativa all’intervenuto frazionamento del credito unitario in quanto pendenti, dinanzi allo stesso ufficio, due distinte azioni promosse dal medesimo avvocato contro lo stesso cliente.

Ciò posto, nell’ordinanza in parola – in linea con analoghi precedenti – si osserva che appare opportuno esperire il procedimento di mediazione; ciò in quanto:

  • la lite concerne un pregresso rapporto negoziale intercorso tra attore e convenuto, avente natura fiduciaria, trattandosi dunque di “litiganti in precedenza vincolati da una relazione giuridica che può rappresentare un elemento di favore per una trattativa conciliativa”;

  • la causa ha ad oggetto un credito di modesto valore mentre la lite richiede “una struttura probatoria imponente che fa stona rispetto al modesto valore della controversia”;

  • pende dinanzi allo stesso ufficio altra identica causa instaurata tra le medesime parti (ove il creditore-attore agisce per altro credito);

  • l’esito del giudizio è certamente non prevedibile;

  • lo sfoglio di rito e merito delle questioni da affrontare nel processo rischia di rendere finanche antieconomico il giudizio.

Appare, dunque, opportuno esperire il procedimento di mediazione su disposizione del giudice (mediazione ex officio a norma dell’art. 5 c. 2, d.lgs. n. 28/2010, a norma del quale l’esperimento del procedimento di mediazione cui le parti sono invitate dal giudice in corso di causa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale).

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