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Firma illeggibile ed apposta per sigla: contratto valido se il contraente è identificabile (Cass. Ci

Nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma della controparte, seppure illeggibile, quando la scrittura sia prodotta in giudizio ad opera della persona indicata nel corpo della scrittura.

Nella specie, la stessa sottoscrizione illeggibile aveva perfezionato, sul piano sostanziale e probatorio, il contratto preliminare contenuto nella scrittura.

Questo il dictum espresso della II Sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 23669 depositata il 19 novembre 2015.

La vicenda prende origine da un preliminare di compravendita di un immobile, a seguito della cui stipula la promissaria acquirente veniva immessa nel possesso del bene.

Il sollecito alla stipula del rogito restava privo di riscontro, quindi la stessa promissaria conveniva la proprietaria dinanzi al tribunale, invocando la sentenza ex art. 2932 c.c., ed al contempo offrendo, in modo formale, il saldo della compravendita.

La domanda attorea trovava accoglimento, nonostante la promittente venditrice avesse eccepito la nullità del preliminare per apocrifia della firma.

Il Tribunale trasferiva, quindi, la proprietà dell’unità immobiliare subordinando l’efficacia del trasferimento al pagamento del residuo prezzo.

Anche la Corte territoriale rigettava le doglianze manifestate dalla promittente venditrice: il giudice d’appello, concordando col giudice di prime cure, riconosceva validità al preliminare, anche se la firma non era stata apposta per esteso, bensì soltanto per sigla, in quanto il firmatario era comunque identificabile dal contesto testuale dell’atto medesimo.

Per il collegio la decifrabilità della firma non rappresenta requisito di validità del preliminare qualora l’autore sia identificabile, nelle sue generalità, dal contesto dell’atto, e la mancanza di leggibilità non impedisca di riferire la sottoscrizione allo stesso soggetto. Nel caso di specie la sigla veniva, pertanto, considerata equipollente alla firma per esteso.

La parte promittente venditrice ricorre quindi per cassazione lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350 e 2702 c.c.

Secondo la ricorrente, tra i requisiti essenziali dell’atto a fini probatori ci sarebbe l’apposizione della firma per esteso.

La Cassazione richiama quindi il proprio costante orientamento in materia (ex multis Cassazione, n. 11409 del 16 maggio 2006), nel contempo precisando che lo stesso principio vale per l’ipotesi ove i segni grafici della sottoscrizione non siano decifrabili.

Secondo la Corte d'Appello di Milano la produzione del contratto ad opera di una parte, e il riconoscimento della propria sottoscrizione ad opera della controparte, comportavano che la scrittura privata facesse piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte dei sottoscrittori, senza che fosse necessario accertare la veridicità della sottoscrizione attraverso strumenti probatori quali la perizia grafologica.

La produzione della scrittura in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura, rappresentano elementi sufficienti a rendere decifrabile i segni grafici che compongono una sottoscrizione illeggibile.

Più in particolare la Sezione precisa che “[…] correttamente, la Corte di appello di Milano ha ritenuto che, accertata la riferibilità della firma al contraente sottoscrittore, sarebbe stato incongruo e non pertinente parlare di riconoscimento, perché il riconoscimento concerne, piuttosto, la propria sottoscrizione in un documento prodotto da controparte, mentre, nel caso di specie era la stessa parte che produceva il documento e, l’odierna appellante, parte contro la quale la scrittura era stata prodotta, non era abilitata da nessuna norma o principio a mettere in dubbio la firma di controparte”.

Viene altresì rilevata l’inammissibilità della censura, nella parte in cui viene richiamata una missiva raccomandata, con la quale la promittente venditrice avrebbe revocato il proprio consenso ancor prima della produzione della scrittura privata nel giudizio, ad opera della promissaria acquirente, in quanto non veniva riprodotto, né richiamato, l’esatto contenuto di tale documento, né veniva specificato se tale raccomandata era stata fatta valere nel giudizio di appello, e/o l’eccezione era stata riproposta in appello.

Con ulteriore motivo veniva censurata l’inammissibilità della richiesta di querela di falso, già formulata dalla ricorrente in giudizio, e pronunziata dalla Corte meneghina per difetto di interesse.

Per la Cassazione, nel caso di specie non era identificabile alcuna apocrifia che legittimasse la querela di falso, la quale trova quale necessario presupposto la sussistenza di un falso materiale oppure ideologico: l’appellante non contestava che le dichiarazioni contenute in quel documento fossero riconducibili alla persona che aveva sottoscritto, né contestava la propria sottoscrizione, bensì confutava che i segni grafici, che componevano la sottoscrizione della controparte, fossero imputabili alla persona indicata nel corpo della scrittura.

Gli Ermellini, nel respingere il ricorso, concludono che nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte, seppure non leggibile e che, comunque, come nel caso di specie, la produzione della scrittura in giudizio ad opera della persona indicata nel corpo della scrittura, la cui sottoscrizione era illeggibile, aveva perfezionato, sul piano sia sostanziale che probatorio, il contratto preliminare in essa contenuto.

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