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Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest: la parola delle Sezioni Unite (Cass. pen. SS.UU. sent. 24/11/201

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con le pronunce del 24/11/2015, nn. 46625 e 46624, hanno affrontato due interessanti questioni: “se la circostanza aggravante prevista dall'art. 186 c. 2-bis, C.d.S., in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, sia applicabile anche al rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186 c. 7 C.d.S.” e “se, nel caso di rifiuto a sottoporsi all'esame alcolimentrico previsto dall'art. 186 c. 7 del C.d.S., il rinvio operato dalla norma all'art. 186 c. 2 lett. c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

Per quanto attiene alla normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 186 c. 2-bis, C.d.S., se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al c. 2 del presente articolo ed al c. 3 dell'art. 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

L'art. 186 c. 7, C.d.S., dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai cc. 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al c. 2, lett. c); la condanna per il reato di cui sopra comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal c. 2, lett. c), salvo che il medesimo appartenga a persona estranea alla violazione.

In merito alla prima problematica, secondo un primo orientamento, la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale non sarebbe configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, a causa della diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (Cass. pen., Sez. IV, 09/05/2014, n. 22687; Cass. pen., Sez. IV, 10/07/2014, n. 51731).

A sostegno di tale teoria si afferma che l'art. 186 c. 7 C.d.S. richiama, ai fini del trattamento sanzionatorio, espressamente il solo c. 2, lett. c) dell'art. 186 ovvero solo le pene di cui a tale norma e non a quelle di cui al c. 2-bis C.d.S.-

Inoltre, viene attribuito rilievo al collocamento sistematico della norma disciplinante l'aggravante subito dopo il c. 2 e si esclude che il mancato esplicito richiamo dell'art. 186 c. 7 C.d.S., alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale sia il portato di un difetto di coordinamento tra le diverse modifiche legislative che hanno interessato la guida in stato di ebbrezza e di rifiuto.

Altra impostazione, al contrario, afferma che la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale sia configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in quanto il richiamo dell'art. 186 c. 7 C.d.S., alle pene di cui al c. 2, lett. c) deve necessariamente ricomprendere anche l'aggravante se si considera che il c. 2-bis, che prevede detta aggravante, richiama a sua volta le sanzioni di cui al c. 2 (Cass. pen., Sez. IV, 26/09/2014, n. 43845; Cass. pen., Sez. IV, 14/11/2013, n. 9318).

Sulla base di tale contrasto giurisprudenziale, le SS.UU. escludono che il mancato esplicito riferimento del c. 7 al c. 2-bis sia il risultato di un difetto di coordinamento e conducono a far ritenere che la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale non sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

Dalle norme citate emerge la diversità ontologica tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza”, che costituisce elemento costitutivo dell'aggravante e quello di “conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento”, che presuppone la mancanza di accertamento dello stato di ebbrezza, perfezionandosi, tale ultimo reato, con il mero rifiuto di sottoporsi a tale accertamento, mentre risulta estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza.

In conclusione, con la sentenza n. 46625 le SS.UU. enunciano il seguente principio di diritto: "La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza".

Per quanto attiene alla seconda questione, secondo un primo orientamento, il rinvio operato dall'art. 186 c. 7 C.d.S., all'art. 186 c. 2 lett. c) dello stesso codice, è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore, nel corpo del citato art. 186 c. 7, ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale, e la confisca, rinviando limitatamente a quest'ultima ad altra disposizione di legge solo con esclusivo riferimento alle stesse modalità e procedure previste dal c. 2 lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Tale rinvio dovrebbe intendersi limitato alle sole modalità e procedure che regolano il sistema della confisca del veicolo, non estendendosi alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Di conseguenza, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto non dovrebbe essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Cass. pen., Sez. IV, 24/03/2015, n. 15184; Cass. pen., Sez. VI, 10/07/2014, n. 36396).

Altra impostazione, al contrario, afferma l'applicabilità del raddoppio della durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e non possa procedersi alla confisca, in ragione del fatto che tale rinvio, sarebbe qualificabile come “formale” e ciò importerebbe la conseguenza di dover individuare la disciplina applicabile per relationem avendo riguardo a quella attualmente vigente contenuta nell'art. 186 c. 2 lett. c), che comprende l'espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato (Cass. pen., Sez. IV, 16/10/2014, n. 46390; Cass. pen., Sez. IV, 16/10/2014, n. 14169).

Sulla base di tale contrasto giurisprudenziale, i giudici delle SS.UU. enunciano il seguente principio di diritto (sentenza n. 46624): “Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal c. 2 lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del c. 7 dell'art. 186 C.d.S., dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure contenute nell'art. 186 c. 2, lett. c), che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'art. 186 c. 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

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