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Condominio: l’opposizione a decreto ingiuntivo non blocca la delibera sulle spese (Trib. Taranto sez

In ipotesi di nullità o inesistenza della delibera assembleare, ovvero in quei casi ove non opera il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto per i vizi che comportano l’annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice, già investito dell’impugnativa della delibera, il quale, anche in tali casi, ha il potere di decidere sulla sospensione dell’efficacia della delibera, che resta escluso, quindi, in capo al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Con questo pronunciamento il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 77, depositata l’11/01/2016, ha chiarito i confini, in tema di sospensione, tra il giudice innanzi al quale pende l’impugnazione della delibera assembleare e quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo sui canoni.

Una donna si opponeva al decreto ingiuntivo emanato per i canoni dalla stessa inevasi, nel contempo chiedendo la sospensione del giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace, in attesa dell’esito di quello pendente davanti al Tribunale, chiamato a giudicare sulla validità di due delibere assembleari aventi ad oggetto anche le spese contestate. Il giudice di pace rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. La donna impugnava, quindi, la sentenza innanzi al Tribunale, chiedendo, altresì, di disporre la riunione del giudizio con quello pendente, tra le medesime parti, davanti al Tribunale, per connessione oggettiva e soggettiva. Osservava, infatti, che il giudizio già radicato aveva ad oggetto le delibere con le quali l’assemblea condominiale aveva approvato le quote in seguito richieste con il decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale rigetta l’appello ritenendo non proponibile l’azione formulata per il tramite dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Giudice osserva che, nella specie, ricorre identità tra i motivi che fondavano l’impugnativa ex art. 1137 c.c. della delibera di approvazione del riparto delle spese e quelli che l’appellante poneva a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione risulterebbe, inoltre, improponibile, pure se si facessero valere motivi differenti da quelli che hanno formato oggetto dell’impugnativa della delibera, in quanto opera il termine di decadenza ex art. 1137 c.c.- Richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4421 del 27/02/2007), che esclude il potere di sospensione ex art. 295 c.p.c. in materia, il Tribunale ha quindi concluso che pure in ipotesi di nullità o inesistenza della delibera, ossia in quei casi in cui non va osservato il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto per i vizi che comportano l’annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice già investito della impugnativa della delibera, il quale anche in questi casi ha il potere di sospendere o meno l’efficacia della delibera, che non può, quindi, essere richiesto al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Precisa, infine, che quando non sia stata proposta l’impugnativa della delibera nulla o inesistente, ma solo l’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di quest’ultima può decidere sulla sospensione della sua efficacia, qualora ravvisi la ricorrenza della nullità o inesistenza della delibera, ove, quindi, non opererebbe il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. Si tratterebbe infatti di una ipotesi in cui la nullità o l’inesistenza della delibera dal condomino può essere fatta valere, in via di eccezione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

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