top of page

Stalking: anche il perdurante stato di ansia o paura integra il delitto (Cass. pen. sez. V sent. 11/

Integra il delitto di atti persecutori anche uno stato di ansia e paura, tale da destabilizzare la serenità e l’equilibrio psicologico della vittima, anche se non clinicamente definito o definibile.

La vicenda in esame vedeva come protagonista il persecutore, un uomo, e la vittima, una ragazza, figlia di un secondo uomo, in passato legato da una relazione extra-coniugale con la moglie del persecutore. Gli atti predatori si sono risolti, in sostanza, in pedinamenti e appostamenti fuori dai luoghi frequentati dalla vittima. Quest’ultima, in ragione di ciò, maturava un grave stato di ansia, di paura, al punto da sporgere querela nei confronti del persecutore.

Orbene, il decisum dei Giudici di Piazza Cavour verte sul significato dell’espressione "perdurante e grave stato di ansia o di paura”, uno dei tre eventi, alternativi, da cui dipende la sussistenza del delitto di stalking.

La difesa propugnava una lettura restrittiva, basata su tre elementi: a) che ricorra una forma patologica caratterizzata da stress clinicamente definito, grave e perdurante; b) che essa sia conseguenza del tipo di comportamento incriminato; c) che detta forma patologica, pur non codificata, trovi riscontro nella letteratura medica. E ciò alla stregua del principio di determinatezza della fattispecie.

Tale lettura non è stata tuttavia accolta dalla Cassazione, che invece ha ritenuto corretta quella fornita dalla Corte D’appello e, prima ancora, dal Tribunale in primo grado.

Giova all’uopo tracciare, pur brevemente, la figura del delitto in esame, lo stalking, per meglio comprendere la portata del problema. Con il D.L. 23/02/2009 n. 11, convertito nella L. 23/04/2009 n. 38, il legislatore inseriva ex novo l’art. 612 bis c.p., modificato poi dal D.L. 01/07/2013 n. 78 e dal D.L. 14/08/2013 n. 93, nel tentativo di fornire maggior tutela alle vittime di quelle condotte, insidiose, ma spesso “sfuggenti”, che in passato trovavano naturale risposta nei distinti reati di minaccia (art. 612 c.p.) e molestie "generiche" (art. 660 c.p.).

Rispetto a questi ultimi, anzi, lo stalking si pone in rapporto di specificazione: secondo quanto recentemente sottolineato dalla Consulta (Sent. n. 172/2014), il legislatore, nel delitto in parola, ha inteso connotare ulteriormente le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo. Ciò appare peraltro confermato dalla sentenza in commento, che ha in apertura ricordato come, per la sussistenza del delitto de quo, sia sufficiente la presenza di uno solo dei tre eventi all'uopo indicati dall’art. 612 bis c.p.-

La previsione normativa, infatti, risponde alla esigenza, prima sociale che giuridica, di individuare specifici fenomeni di molestie assillanti che si caratterizzano per atteggiamenti predatori nei confronti della vittima, sì da esporre quest'ultima a conseguenze molteplici ed eterogenee, non necessariamente compresenti, espresse, appunto, dagli eventi descritti dall'art. 612 bis c.p.-

Ciò posto, sotto il profilo prettamente sostanziale, l'assunto difensivo appare ingiustificatamente restrittivo.

La Cassazione, infatti, sottolinea che ricorre un perdurante e grave stato di ansia e di paura qualora la vittima versi, in seguito alle condotte dello stalker, in uno stato di forte stress, sì da risultarne incisa la sua stabilità emotiva e l'equilibrio psicologico. Né, così opinando, risulta scalfito il principio di determinatezza: non solo il “fatto” è passibile di verificazione ed accertamento empirico, ma lo stesso esprime un nucleo omogeneo di disvalore tipico, così soddisfacendo i parametri ormai da tempo tracciati dalla giurisprudenza costituzionale alla luce del principio di determinatezza.

Sotto un profilo prettamente probatorio, poi, la Cassazione riprende ancora una volta i dicta della Consulta. Trattandosi di evento che attiene al "foro interno", pertanto naturalisticamente insondabile, per accertare la ricorrenza del “perdurante e grave stato di ansia e paura” è necessario operare un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dalle dichiarazioni della persona offesa, dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, da cui possa desumersi una reale ed apprezzabile destabilizzazione della serenità psicologica ed emotiva della vittima.

Per altro verso, nella sentenza in commento, gli Ermellini offrono il destro per una ulteriore, interessante, precisazione.

Richiedere che le conseguenze psicologiche sulla vittima siano inquadrabili in una precisa cornice patologica, dice la Corte, comporterebbe una duplicazione del delitto di lesioni.

L’affermazione coglie nel segno. Una diversa opzione ermeneutica, da un lato, tradirebbe la mens legis, volta a tutelare pienamente la sfera personale della vittima da tutte le aggressioni fisiche o psicologiche. Dall'altro, comporterebbe la necessità di affermare un concorso apparente tra il delitto di lesioni ed il delitto di atti persecutori. Conclusione, evidentemente, non corretta. Non solo le due fattispecie presentano strutture differenti, ma non riguardano neppure la medesima "materia" (art. 15 c.p.), tutelando, le lesioni, la integrità psico-fisica, il delitto di atti persecutori, la libertà morale della persona. Non solo, richiedere la riconduzione dello stato di grave e perdurante ansia in un quadro clinicamente definito (o definibile), frustrerebbe eccessivamente le esigenze di tutela della vittima qualora lo stress, pur persistente ed apprezzabile, non si traducesse in una vera e propria patologia. E ciò, soprattutto, considerando l'intrinseca (e quasi ineliminabile) incertezza delle scienze medico-psicologiche.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Non ci sono ancora tag.
bottom of page