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Videoriprese: domicilio è solo l'ufficio sede di lavoro, non l'annesso deposito (Cass. pen.

Sono utilizzabili i risultati di videoriprese effettuate nell'area di deposito di un'azienda municipalizzata, qualora la stessa non sia anche la sede di lavoro propria del reo e, in quanto tale, tutelato dalle garanzie proprie del domicilio.

La pronuncia in commento presenta interessanti spunti in tema di videoriprese.

L’imputato, incaricato di un pubblico servizio presso un’azienda municipalizzata (sub specie di società partecipata) addetta al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cittadini, si era impossessato in più occasioni di beni della predetta società (gasolio, tute da lavoro, detersivi etc). Gli elementi probatori a carico dell’indagato erano stati offerti dalle operazioni di osservazione diretta, nonché dalle videoriprese effettuate nell’area del deposito presso la società partecipata-azienda municipalizzata (più precisamente: presso il piazzale antistante il magazzino e le parti comuni, interne, dell’azienda). In base a tali riscontri, dunque, il G.I.P. emetteva un’ordinanza cautelare (arresti domiciliari) nei confronti dell’indagato, che proponeva, avverso la medesima, istanza di riesame, nonché, in seguito al rigetto, ricorso per Cassazione.

La doglianza degna di nota, tra le altre, investe proprio l’utilizzabilità delle videoriprese: a parere della difesa, le medesime andrebbero espunte dal materiale probatorio a carico dell’indagato, essendo state disposte in assenza di autorizzazione da parte del G.I.P.- Dunque, illegittime e inutilizzabili.

Orbene, la risposta della Corte è tranchant e, peraltro, in linea di continuità con i precedenti sul tema, anche se non priva di alcune lacune.

Giova infatti ricordare, pur con la necessaria sintesi sul punto, che la disciplina pretoria delle videoriprese si è sviluppata in tre tappe fondamentali: la sentenza n. 115 del 2002 della Corte Costituzionale, lan. 26795 del 2006 delle Sezioni Unite della Cassazione (“Prisco”), nonché la n. 148 del 2010, nuovamente della Corte Costituzionale.

In particolare, con la pronuncia a Sezioni Unite sono stati indicati i criteri risolutivi per stabilire la disciplina delle videoriprese investigative. Anzitutto, il criterio soggettivo. Se si tratta di attività svolta al di fuori ed indipendentemente dal procedimento, di norma, essa va acquisita ex art. 234 c.p.p., essendo in questo caso le videoriprese dei “documenti”. Se si tratta di attività di indagine pubblica, occorre ulteriormente distinguere a seconda del comportamento captato (criterio del contenuto) e del luogo (criterio del luogo).

All’uopo si parla, anzitutto, di videoriprese di comportamenti comunicativi (anche non verbali): se essi sono tenuti in luogo pubblico (o aperto al pubblico o esposto al pubblico), le videoriprese sono prove atipiche ex art. 189 c.p.p., e pertanto acquisibili nei limiti in esso stabiliti; se sono tenuti in luogo di privata dimora, invece, le videoriprese soggiacciono alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti. La ripresa di comportamenti non comunicativi, invece, soggiace alla disciplina dell’art. 189 c.p.p., se eseguita nei luoghi pubblici suindicati, mentre, qualora sia eseguita in un luogo di privata dimora, rende inutilizzabili i risultati delle operazioni stesse; recte, ancor prima, inammissibili.

Al riguardo la Corte ha infatti stabilito che "prima dell’ammissione le prove atipiche non sono prove, perciò se sorge questione sulla legittimità delle attività compiute per acquisire i materiali probatori che le sorreggono ci si deve interrogare innanzi tutto sulla loro ammissibilità, piuttosto che sulla loro utilizzabilità, e a parere di queste Sezioni unite se si fa corretta applicazione dell’art. 189 c.p.p. le videoregistrazioni acquisite in violazione dell’art. 14 Cost. devono considerarsi inammissibili. Infatti l’art. 189 c.p.p., in coerenza con l’art. 190, c. 1, c.p.p. […], presuppone logicamente la formazione lecita della prova e soltanto in questo caso la rende ammissibile".Tuttavia, poiché l’art. 14 Cost. esige che le “altre” forme di intrusione nel domicilio, diverse da quelle previste dalla Costituzione, siano disciplinate con legge, ne consegue che le videoriprese di comportamenti comunicativi nel domicilio, non essendo riconducibili né alle intercettazioni né ad altre forme di indagine legalmente tipizzate, sono inammissibili e, a valle, se ammesse, inutilizzabili.

Orbene, il problema di fondo, è stabilire cosa si debba intendere per “domicilio”, perché solo un positivo riscontro dello stesso attiva le garanzie previste dalla Costituzione. Senza indugiare sulla querelle giurisprudenziale al riguardo, giova ricordare che per la materia che ci occupa, nella citata sentenza Prisco così come nella giurisprudenza successiva, la Corte ha adottato una nozione ristretta di domicilio (certamente più ristretta di quella accolta nel diritto penale sostanziale), affermando che la tutela contro la home watching di comportamenti (solo) non comunicativi, e dunque l’inutilizzabilità dei relativi risultati, scatta per i luoghi: a) in cui il soggetto osservato vanti un diritto di selezionare gli ammessi e gli esclusi (ius excludendi alios); b) in cui il soggetto osservato esplichi la propria vita privata, in base ad un legame temporale apprezzabile, in guisa che il luogo sia una effettiva proiezione spaziale della persona. Due presupposti, dunque, indefettibili e cumulativi.

Fuori da tali casi, si parla non già di domicilio, ma di “luoghi riservati”, tutelati in quanto esplicazione del diritto alla privacy siccome fondato sull’art. 2 Cost.: trattasi, in altre parole, di luoghi ove, anche per un breve lasso di tempo, il soggetto esplica attività private, pur mancando uno o entrambi i presupposto suindicati che soli giustificano le garanzie per il domicilio contro il potere investigativo statale. Per questi luoghi, dunque, secondo la più volte citata sentenza Prisco, sarebbe sufficiente un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Quindi anche del PM.

Ora, a prescindere dalla bontà di questo indirizzo, che certamente svilisce la riservatezza dell’individuo a mero pretesto per sfuggire alle indagini, balza all’occhio dell’interprete come nella sentenza in commento la Cassazione abbia omesso sia di stabilire, in positivo, che luoghi siano quelli nel caso di specie, sia se ricorresse o meno un provvedimento del PM.

Infatti, al punto 3.3., il Supremo Consesso afferma che domicilio è solo l’ufficio-sede di lavoro proprio del singolo soggetto titolare di un autonomo potere di permanervi e di precludere l’ingresso ad altri contro la sua volontà, e non già l’area del deposito aziendale sottoposta a videoriprese, estranea a qualsivoglia pretesa di riservatezza, così come le parti comuni dell’azienda.

Nulla quaestio, dunque, se si tratta di luoghi di lavoro all’aperto esposti al pubblico: in questo caso, è naturaliter esclusa qualsivoglia pretesa di riservatezza. Ma che dire dei locali comuni dell’azienda? I bagni, gli spogliatoi, i camerini. Certo, rispetto ad essi, sarebbe arduo negare una seppur minima forma di riservatezza, con le correlative garanzie per gli osservati.

Sul punto, tuttavia, la Corte tace: non solo omette di stabilire se i locali comuni dell’azienda siano riconducibili alla nozione di “luoghi riservati”, ma parimenti, e conseguentemente, di verificare la sussistenza dell’autorizzazione del PM.

È certo che lo sforzo interpretativo profuso dalla giurisprudenza sia pregevole. Tuttavia, non può non sottolinearsi come, nel tema delle videoriprese, ormai da troppo tempo manchi un doveroso e puntuale intervento legislatore, che va quindi fortemente auspicato per portare omogeneità in un settore alquanto delicato.

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