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Guida in stato di ebbrezza: sì al lavoro di pubblica utilità prima del giudicato (Cass. pen. sez. IV

Il lavoro di pubblica utilità, in caso di guida in stato di ebbrezza, può incominciare prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 22/01/2016, n. 3067.

Il caso vedeva il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste proporre ricorso per Cassazione avverso la pronuncia del G.u.p. presso il Tribunale della medesima città con cui veniva inflitta all'imputato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, autorizzando l'inizio di detta attività prima del passaggio in giudicato della sentenza per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett. c) e c. 2-sexies cod. strad.-

Il lavoro di pubblica utilità, indicato dagli artt. 186 e 187, che configurano una disciplina parzialmente derogatoria di quella comune attinente alla esecuzione delle sentenze di condanna, può essere svolto anche prima del passaggio in giudicato della condanna alla stregua del dettato normativo in oggetto, secondo il quale, con riferimento alla eventuale revoca della sostituzione in caso di violazione degli obblighi connessi, è prevista la competenza del “giudice che procede”, oltre che del “giudice dell'esecuzione”.

L'interpretazione letterale e teleologica delle disposizioni richiamate consente di ritenere che la possibilità di revocare la sostituzione per la decisione del giudice che procede, presupponga che la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

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