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Abusi su minore: per la condanna è sufficiente la testimonianza de relato (Cass. pen., sez. III, sen

Se l'imputato non si avvale dell'incidente probatorio e non inserisce il bambino nella lista dei testi la condanna per violenza sessuale sul minore scatta anche sulla base della sola testimonianza de relato. E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 18/01/2016 n. 1620.

Il caso vedeva un uomo essere condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 609 quater c.p., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a compiere atti sessuali con un minore di anni 10, portandolo presso la propria abitazione, calandosi i pantaloni e le mutande in presenza del medesimo, chiedendogli di abbassarsi a sua volta le mutande, di mostrargli il proprio organo genitale e di toccargli il suo.

Con ricorso per Cassazione l'imputato eccepiva che la propria responsabilità si fondava esclusivamente sulle testimonianze “de relato” rese dalla nonna del minore e da una amica di famiglia. In particolare, lamentava l'ingiustificata omissione dell'esame diretto del minore, affermando che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, sono utilizzabili le deposizioni de relato aventi ad oggetto le dichiarazioni rese da minore vittima di violenza sessuale ove all'esame di questi non si faccia luogo in ragione dell'accertamento di possibili danni, anche transeunti, alla sua salute, collegati all'assunzione dell'ufficio testimoniale, non essendo sufficiente la previsione di un mero disagio da essa derivante (Cass. pen., Sez. III, 16/04/2013, n. 39766).

Secondo gli ermellini, tale tesi difensiva presuppone che l'imputato si sia effettivamente avvalso della facoltà prevista dall'art. 195 c. 1 c.p.p.; l'omesso esame della vittima dell'abuso, se non sollecitato dall'imputato, va valutato alla stregua delle conseguenze che tale lacuna probatoria può avere sulla tenuta complessiva del quadro probatorio utilizzato per la decisione sicché, continuano i giudici, ove i fatti accertati siano comunque tali da non dare adito a dubbi di sorta sulla verità del racconto del minore, così come riportato nel processo dai testimoni escussi, nessuna norma impone l'esame diretto di quest'ultimo.

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