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Figli con borsa di studio e reddito saltuario: mantenimento va limitato (Cass. Civ. sez. VI-1 ord. 1

La Corte di Cassazione - con ordinanza del 14/01/2016 n. 439 – dichiarando inammissibile la domanda poiché volta a ottenere un riesame di merito, non consentito nel giudizio in Cassazione, precisa che se i figli maggiorenni, studenti universitari anche fuori sede, godono di una borsa di studio o percepiscono un reddito seppur saltuario, il mantenimento può essere limitato al contributo mensile ordinario già stabilito.

Una donna aveva adito il Tribunale di Lecce affinché, in modifica delle condizioni di divorzio, aumentasse l’assegno di mantenimento dovuto dall’ex coniuge per i figli sul presupposto che all’epoca in cui fu concordato, solo una figlia frequentava l’università. Tale aumento sarebbe stato necessario, inoltre, perché il padre si era rifiutato di rimborsare il 50% delle spese straordinarie così come disposto.

La donna non aveva ottenuto ragione né in tribunale né in corte d’appello.

La Corte territoriale, infatti, aveva specificato che l'incremento delle spese per il mantenimento dei figli per la sopravvenuta iscrizione anche del secondo figlio all’Università ed il suo trasferimento nella sede universitaria, era sostanzialmente compensato dal reddito prodotto dalla figlia maggiore e dalla borsa di studio percepita dal fratello.

Nello specifico, la figlia aveva svolto attività lavorativa, a tempo determinato, percependo un trattamento retributivo complessivo di € 5.444,00 (in relazione all’anno 2010), mentre al figlio era stata assegnata una borsa di studio del valore di € 2.910,44 per l’anno 2011/2012.

Nel ricorrere in Cassazione, la donna faceva rilevare che la decisione aveva tenuto conto, non della capacità patrimoniale dei genitori, ma del reddito dell'altra figlia, per di più prodotto in un periodo anteriore a quello di maturazione delle nuove spese per l’iscrizione del fratello, reddito che comunque non era più sussistente al momento della pronuncia.

La Cassazione, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per non avere la ricorrente dedotto soltanto violazioni di legge ma chiesto un riesame di merito, comunque rileva che l'incremento delle spese dovute alla frequentazione dell’Università di entrambi i figli è compensata dalla saltuaria capacità reddituale degli stessi figli, i quali hanno così dimostrato di essere in grado di non gravare stabilmente ed esclusivamente sui contributi economici dei genitori.

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