Figli fuori corso? Mantenimento va revocato (Cass. Civ. sez. I sent. 01/02/2016 n. 1858)
La Cassazione Civile – con la sentenza n. 1858 del giorno 01/02/2016 - affronta ancora il tema del mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. Diverse sono le fattispecie trattate dai Tribunali, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato alcuni principi generali che sono stati ritenuti applicabili al caso in questione.
Nel caso di specie si trattava di due studenti universitari, conviventi con il padre, nei confronti dei quali era la madre a versare il mantenimento.
La donna si era rivolta al tribunale di Napoli per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo la revoca dell’assegno, ma il tribunale l’aveva respinta confermando le condizioni pattuite con ordine di versamento direttamente ai due figli maggiorenni.
La Corte d’Appello aveva invece accolto il reclamo, revocando il contributo in favore dei figli.
In entrambi i giudizi, il padre era rimasto contumace ma contro il provvedimento di revoca, ricorreva in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale napoletana.
La giurisprudenza ormai consolidata considera terminato il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni se il genitore obbligato dimostra che gli stessi abbiano raggiunto l'autosufficienza economica. Quando il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia non provvede a terminare gli studi, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori (Cass. Civ. n. 8954/2010 Cass. Civ. ord. n. 7970/2013 e Cass. Civ. n. 4555/2012).
Secondo i giudici, i genitori avevano dato ai figli l'opportunità di frequentare l'Università, dalla quale gli stessi non avevano saputo trarre profitto.
Uno di loro, aveva dato solo quattro esami in tre anni, l’altro era fuori corso per la quarta volta e aveva superato meno della metà degli esami complessivi. Inoltre, dalle note dell'Agenzia delle Entrate erano emersi redditi da lavoro dei due figli già da qualche anno.
In un caso analogo, di una studentessa universitaria fuori sede ultratrentenne, la Cassazione ha dichiarato cessato l’obbligo di mantenimento per il padre, per avere la figlia ingiustificatamente non terminato il corso di studi oppure trovato una pur possibile attività remunerativa (Cass. Civ. n. 27377/2013).