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Giudice di pace penale: ribadita la legittimità dell'esclusione dei riti alternativi (Corte Cost

E' legittima l'esclusione dei riti alternativi, e in particolare del patteggiamento, nel procedimento penale davanti al giudice di pace.

Questo, in sostanza, il principio ribadito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 50 depositata il 09/03/2016, con la quale è stata rigettata per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Richiamando la propria consolidata giurisprudenza sul punto (fra le altre, ordinanza n. 228 del 2005), la Consulta ricorda che il procedimento davanti al giudice di pace presenta "caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario".

L'istituto del patteggiamento mal si concilia con alcuni aspetti peculiari del rito del giudice di pace:

  • il costante coinvolgimento della persona offesa, la quale può anche dare avvio al procedimento mediante il ricorso diretto;

  • il dovere del giudice di favorire la conciliazione tra le parti;

  • la presenza di forme alternative di definizione del procedimento non previste nel rito ordinario.

In conclusione, le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace "consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore …, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento".

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