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Minore va collocato presso il genitore che garantisce meglio la bigenitorialità (Cass. Civ. sez. I s

La Corte di Cassazione – sentenza n. 3331/2016 – ha enunciato due importanti principi in materia di affidamento dei figli minori.

La bigenitorialità, quale diritto del minore, connessa con l’affidamento condiviso, deve essere tutelata mediante il collocamento prevalente del figlio presso il genitore che è in grado di garantire il rispetto della figura dell’altro genitore.

La Corte chiarisce, inoltre, la nozione di casa familiare ai fini dell’assegnazione nell’interesse dei figli.

Il caso

La coppia aveva cessato la convivenza in seguito alla nascita del figlio. La donna aveva sofferto di problemi psicofisici in gravidanza e nel post partum. Il padre del minore si era allontanato dalla casa familiare portando con sé il bambino presso l’abitazione della nonna e la madre aveva anch’essa lasciato la casa.

Nel procedimento per l’affidamento e il mantenimento del minore, il tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre con modulazione del diritto di visita per il padre, l'assegnazione della casa familiare alla madre e la previsione di un contributo pari ad € 300 mensili per il mantenimento del figlio.

Il padre aveva impugnato il provvedimento ma la Corte d’appello di Napoli aveva confermato le statuizioni del giudice di primo grado.

L’affidamento condiviso doveva essere confermato poiché la madre aveva superato i disturbi psicofisici emersi nel passato. La CTU espletata sui genitori aveva evidenziato in entrambi la necessaria capacità genitoriale. La Corte aveva previsto il collocamento prevalente del piccolo presso la madre in quanto avrebbe meglio garantito il rispetto dell'altro genitore ed il mantenimento dei rapporti con quest'ultimo.

Infine, la casa familiare, ossia l'abitazione che la coppia aveva acquistato in comproprietà al 50%, e nella quale si erano trasferiti ed avevano iniziato la convivenza, era stata assegnata alla madre.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione aderisce alla prospettazione della Corte territoriale napoletana. Secondo il ricorrente, la sentenza di appello non avrebbe considerato le risultanze della CTU che aveva descritto la madre come “poco sincera, ansiosa, perplessa ipervigile rigida, irritabile, critica, polemica eccitata psicomotoriamente, affetta da tremori ed irrequieta, demotivata e facilmente affaticabile”.

La Corte avrebbe inoltre omesso di considerare che il minore avesse trascorso i primi anni di vita senza la madre e che il padre possedesse migliori qualità genitoriali.

Secondo la Cassazione il giudice, con valutazione di fatto del tutto incensurabile, ha invece ritenuto, che elemento determinante dovesse essere considerata la maggiore capacità della madre di garantire continuità di rapporto con entrambi i genitori.

Il secondo e innovativo principio enucleato dalla Cassazione riguarda la definizione di casa familiare ai fini del provvedimento di assegnazione ad uno dei genitori nell’’interesse del figlio.

L’uomo, infatti, lamentava che il figlio non avesse mai abitato la casa familiare e pertanto non ci sarebbe stato interesse alla conservazione dell’habitat precedente al disgregamento familiare.

In effetti, l'art. 337 sexies c.c. indica il criterio dell'interesse dei figli per stabilire a quale dei genitori dovrà essere attribuito il godimento dell'abitazione, ma non determina quali caratteristiche debba avere l’abitazione per risultare destinato a ciò.

La questione è rilevante nei casi in cui non risulti in modo inequivoco che la situazione preesistente alla crisi della coppia, sia caratterizzata da una stabile e continuativa utilizzazione dell’immobile come abitazione del nucleo familiare.

Nel caso di specie, tuttavia, i genitori del minore hanno destinato di comune accordo e con impegno economico comune, un immobile a loro abitazione familiare e vi hanno anche convissuto stabilmente prima della cessazione della convivenza.

La casa “familiare” preesisteva alla nascita del figlio minore e il temporaneo allontanamento dovuto al conflitto del nucleo genitori-figli non ha modificato la preesistente destinazione.

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