Paga i danni chi iscrive un'ipoteca sproporzionata (Cass. Civ. sent. n. 6533/16 del 05/04/2016)
Prima di lasciarsi "prendere la mano" nell'iscrivere un'ipoteca bisogna pensarci almeno due volte: se il valore è sproporzionato, infatti, il creditore ne risponde in maniera aggravata.
Ad averlo precisato, con un deciso mutamento di rotta, è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6533/2016 depositata il 05/04/2016.
In particolare con essa si è chiarito che nel caso in cui il creditore omette di utilizzare la normale prudenza quando si accinge ad aggredire i beni del debitore, le sanzioni processuali endogene scattano automaticamente per violazione del c. 2 dell'art. 96 del codice di rito.
Ma quando il comportamento è imprudente e il processo deviato? Quando si supera il valore del credito di un terzo.
Il mutamento di rotta, per i giudici, trova fondamento nelle riforme che hanno interessato il nostro ordinamento negli ultimi anni e che impongono una lettura della problematica orientata al rispetto del giusto processo costituzionale e al rigetto dell'abuso del diritto processuale.
Del resto, il giusto processo non può derivare dall'esercizio degli interessi sostanziali in maniera eccedente, o deviante, rispetto ai limiti della tutela offerta ai cittadini.
Così, nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di un cittadino che nel 1997 si era visto iscrivere, da parte di un istituto di credito, un'ipoteca giudiziale per 150 milioni di lire a fronte di debiti che di poco eccedevano i 100 milioni.
Se la sua opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta dal tribunale, lo stesso non era avvenuto, neanche in sede di appello, per la richiesta di risarcimento danni per mancata prudenza nell'iscrizione dell'ipoteca.
Ma ora, dopo quasi 20 anni, giustizia è fatta!