Prelievo ematico in caso di incidente: non occorre il consenso dell’interessato (Cass. pen. sez. IV
Per procedere a prelievo ematico in caso di sinistro stradale, ex art. 186 c. 5 cod. strad., non occorre il consenso dell'interessato, posto che la ratio della norma è quella di ottenere informazioni utili per la verifica di uno stato di ebbrezza alcolica del conducente rimasto coinvolto in un incidente stradale. E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 13/04/2016, n. 15329.
Si precisa che la fattispecie di cui all'art. 356 c.p.p., dalla cui ricorrenza deriva l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., presuppone che vi sia un soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini e pertanto la previa acquisizione di una notitia criminis. Il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al dì fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra in alcun modo negli atti di cui all'art. 356 c.p.p., sicché non sussiste alcun obbligo di avvertimento (Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 37395 e Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 34145).
L'art. 186 c. 5 cod. strad., non contiene alcun riferimento al consenso dell'interessato; la sola condizione posta dalla norma in commento è quella di essere in presenza di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, sicché la richiesta della polizia giudiziaria di accertamento del tasso alcolemico di siffatti conducenti può essere l'unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.