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Difetto di rappresentanza processuale sanabile anche in sede di legittimità (Cass. Civ. SS.UU. sent.

E’ possibile la sanatoria del difetto di rappresentanza, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie. Qualora sorga in sede di legittimità la contestazione esplicita del potere rappresentativo del soggetto che ha agito in giudizio, o stia resistendo, la prova (documentale) della sussistenza della legittimazione processuale puo' essere fornita anche in questa sede, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.-

È quanto hanno stabilito le Sezioni Unite nella presente sentenza.

Nello specifico, i giudici di primo grado e secondo grado accoglievano la domanda di usucapione di un immobile svolta dall’attore tramite proprio procuratore speciale. Parte soccombente proponeva così ricorso in Cassazione e con il primo motivo denunciava che il procuratore non aveva prodotto in nessun grado di giudizio la procura del notaio dalla quale sarebbe derivato il suo potere sostanziale e processuale di rappresentare l’attore.

Su tale motivo, la Seconda sezione Civile ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale e, pertanto, con ordinanza n. 25353 del 2014 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente della Corte, il quale ha assegnato la causa alle Sezioni Unite.

In particolare le Sezioni Unite hanno chiarito in passato che "in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo…può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo".

Le Sezioni Unite non hanno però precisato cosa debba intedersi per "giudicato sul punto": "in proposito, nell’ambito delle sezioni semplici, si è delineato un contrasto di giurisprudenza poiché la Prima Sezione con la sentenza 30/10/2009 n. 23035 e la sezione Lavoro con la sentenza 21/12/2011 n. 28078 si sono orientate, rispettivamente, nel senso della sufficienza di giudicato "implicito" e nel senso della necessità del giudicato "esplicito”.

Il tema del giudicato implicito sulle questioni processuali, precisa la Suprema Corte, “ha trovato rinnovata ampia trattazione a partire dalla svolta giurisprudenziale, concretizzatasi con Cass. Sez. Un. 24883/08, in tema di applicazione dell’art. 37 c.p.c., norma secondo la quale il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo". La Corte ha in quella circostanza stabilito che il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

Questo principio costituisce ormai diritto vivente ed è stato recepito dal codice del processo amministrativo all’art. 9.

Le Sezioni Unite, poche settimane dopo aver reso la sentenza 24883/08, hanno precisato la portata della novità immessa nel sistema: è stato in sostanza confermato, al di là dei perduranti dissensi dottrinali, che ha pregio la distinzione tra diverse soluzioni: quella riservata alla questione di giurisdizione e quella che è prospettata da SS.UU. n. 26019/08 per le questioni processuali "fondanti". Queste ultime non si possono considerare implicitamente risolte, ma sono soggette alla verifica dei giudici delle impugnazioni, perché servono a salvaguardare l’ordinamento dal disvalore "di sistema" costituito dall’emissione di sentenze inutiliter datae.

In tale senso, “la mancanza del potere di rappresentanza, essendo una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito … A questo inevitabile rigore fa da riscontro simmetricamente, come vuole parte della dottrina, la ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria (n.d.r. di cui qui si tratta) ammessa dall’art. 182 c.p.c.”.

Deve essere in proposito rammentato che secondo le Sezioni unite (Cass. 9217/10), già in controversia instaurata prima della novella n. 69 del 2009, "l’art. 182 II c. c.p.c., secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, II c., della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali".

Questo principio va in linea di massima confermato, con la precisazione che qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato, come nella fattispecie, in sede di legittimità dalla controparte, sorge immediatamente per il rappresentato l’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo. Non v’è infatti luogo per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perché il giudice è stato preceduto dal rilievo di parte, sul quale l’avversario è chiamato a contraddire.

La mancanza, nel caso de quo, di ogni produzione impone la necessità di dichiarare la nullità di tutti gli atti del giudizio svoltosi su impulso processuale viziato.

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