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Divorzio per procura anche in Comune (Trib. Milano sez. IX civ. decr. 19/01/2016)

Arriva dal Tribunale di Milano – decreto 19/01/2016 – una pronuncia inedita riguardante la dichiarazione resa dai coniugi innanzi all’Ufficiale dello stato civile, per le soluzioni consensuali di separazione o divorzio.

Come noto il D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 164/2014, allo scopo di ridurre il contenzioso, ha introdotto due nuovi istituti, la Negoziazione assistita da avvocati (art. 6) e l’Accordo concluso direttamente dai coniugi, anche senza la presenza dell’avvocato, presso il Comune competente a riceverlo (art. 12). In questo secondo caso, previsto per le sole coppie senza figli, i coniugi rendono la dichiarazione di volersi separare o divorziare, la quale sarà recepita in un verbale redatto dall’Ufficiale dello Stato civile.

Il caso

Una coppia di coniugi formata da un cinese e da una milanese, separati giudizialmente, aveva deciso di giungere allo scioglimento del vincolo coniugale mediante le dichiarazioni da effettuare al Comune. Poiché il marito non si trovava in Italia, era stato nominato un procuratore speciale, designato mediante procura consolare, che rendesse per suo conto le dichiarazioni di legge. L’Ufficiale dello Stato civile rifiutava di procedere, poiché il marito non era personalmente presente alla lettura dell’atto consensuale, come richiesto dall’art. 12. Contro il rifiuto, le parti ricorrevano in giudizio ai sensi dell’art. 98 c.c. che disciplina il rifiuto di pubblicazione del matrimonio.

La decisione

L’art. 12 della legge 162/2014 nulla dice riguardo al possibile rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di raccogliere le dichiarazioni rese dai coniugi. La facoltà di rifiutare atti del proprio ufficio è prevista in via generale dall’art. 7 del D.P.R. 396/2000, secondo cui contro il rifiuto "dell’ufficiale dello Stato Civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione” è previsto il ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e 96 del citato D.P.R.- Il giudizio si svolge in Camera di Consiglio, sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica.

Il Tribunale ha il potere di riqualificare l’atto introduttivo del processo anche discostandosi dal nomen juris utilizzato dal ricorrente, quindi, fatta tale precisazione, nel merito il Tribunale osserva che l’art. 12 delD.L. 132/2014, al c. 2, prevede espressamente che l’Ufficiale dello Stato Civile riceva la dichiarazione di volontà “da ciascuna delle parti personalmente”.

Secondo giudici milanesi, il dato letterale non è determinante, ma occorre vedere quale sia stata la ratio del legislatore che con la nuova legge ha introdotto misure di degiurisdizionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti. Il quesito giuridico è, quindi, se sia o meno ammessa, ai fini dell’art. 12 D.L. 132/2014, la procura speciale per perfezionare, davanti all’ufficiale di Stato Civile, un accordo di separazione o divorzio.

Il Procuratore della repubblica, intervenuto nel procedimento, aveva espresso parere positivo, e il Tribunale concorda su questa opinione. In effetti, è possibile contrarre matrimonio anche a mezzo di procura speciale, nel caso in cui uno dei nubendi risieda all’estero (art. 111 c. II c.c.) e la procedura giurisdizionale di scioglimento del vincolo matrimoniale ammette la rappresentanza (art. 4 L. 898/1970). Infatti, la giurisprudenza consente già da qualche tempo la comparizione personale nel divorzio mediante la rappresentanza di un procuratore speciale, poiché la norma parla di comparizione personale salvo il caso di gravi e comprovati motivi. Da ciò è stata desunta l’ammissibilità della comparizione per procura.

Le procedure alternative ai classici strumenti separativi – dice il Tribunale –, devono munire gli utenti delle stesse possibilità di agire che sarebbero riconosciute col ricorso giurisdizionale. In caso contrario si avrebbe l’effetto di disincentivare l’utilizzo delle procedure semplificate, piuttosto che favorirlo.

Infine, le procedure di degiurisdizionalizzazione devono differenziarsi per la semplificazione e, coerentemente con gli scopi del legislatore, devono permettere un maggiore ricorso agli strumenti alternativi, piuttosto che renderne più difficile l'uso.

Il Tribunale pertanto ha annullato il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune e conseguentemente ha ordinato allo stesso di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 D.L. 132/2014 per procura.

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