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Domanda nuova in appello: anche se inammissibile interrompe la prescrizione (Cass. Civ. SS.UU. sent.

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a SS.UU. viene chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale relativamente agli eventuali effetti interruttivi della prescrizione in caso di domanda giudiziale ritenuta inammissibile; in particolare in caso di domanda nuova proposta solo in grado di appello.

Nella fattispecie, la circostanza che ha dato luogo alla sentenza delle SS.UU., è data dalla notifica dall'atto di citazione con il quale un professionista conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il Comune di Brindisi, per vederlo condannare al pagamento dell'indennizzo da arricchimento senza causa, per l'attività svolta dallo stesso nella valutazione dei danni subiti da alcuni agricoltori per le calamità atmosferiche.

L'attore premetteva di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso, poi revocato dal Tribunale di Brindisi su opposizione del Comune; la successiva domanda di indebito arricchimento svolta in grado di appello era stata dichiarata inammissibile perché nuova.

Costituitosi in giudizio il Comune di Brindisi, il Tribunale diede ragione al professionista.

La Corte d'appello di Lecce, tuttavia, accogliendo il successivo gravame del Comune, dichiarò l'intervenuta prescrizione del diritto di credito del professionista a titolo di arricchimento senza causa, compensando le spese; secondo i giudici d'appello la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta solo in grado di appello era inammissibile, e in quanto tale inidonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, cc. 1 e 2.

Il professionista proponeva ricorso per Cassazione deducendone la violazione degli artt. 1219, 2943 e 2945 c.c. e 170 c.p.c. per aver considerato l'atto d'appello inidoneo ad interrompere la prescrizione.

La causa veniva assegnata alla terza sezione civile, la quale ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, la rimetteva al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite.

Le SS.UU. sottolineano che l'efficacia interruttiva della prescrizione è interrotta sia dalla notificazione dell'atto con cui si da inizio ad un giudizio, sia dalla domanda proposta nel corso del giudizio.

Infatti, osserva la Suprema Corte, anche la domanda inammissibile necessita di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato, costringendo quindi la controparte a doversi in ogni caso difendere attivamente; ragionamento non seguito dalla Corte d'Appello, la quale era incorsa nella confusione dei due concetti di inammissibilità processuale e sostanziale della prescrizione.

Inoltre, la domanda nuova non poteva che essere notificata al difensore del soggetto costituito, sebbene questi fosse solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale; anche in tale ipotesi la prescrizione non poteva decorrere se non dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

L'unica eccezione all'effetto interruttivo della prescrizione è di natura sospensiva, ed è data dall'estinzione del processo dovuta al comportamento inattivo della parte; che, comunque, fa salvo l'effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell'atto di citazione.

In conclusione la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.

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