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Servitù: per costituirla non sono necessari i dati catastali (Cass. Civ. Sez. II sent. 16/03/2016 n.

L'indicazione dei dati catastali, non assume carattere necessario nell'individuazione dei fondi oggetto di un contratto di costituzione di una servitù di passaggio, in quanto valore decisivo e prevalente è attribuito all'indicazione dei confini, i quali, concernendo punti oggettivi di riferimento esterni, consentono la massima precisione. I dati catastali rivestono carattere sussidiario avendo tra l'altro finalità di natura tributaria.

Con la sentenza in argomento n. 5208/16 depositata il 16/03/2016 la Corte di Cassazione chiarisce un importante principio in tema di servitù prediali fornendo, con l’occasione, utili delucidazioni su alcuni concetti generali in materia di interpretazione del contratto.

Il caso di specie riguarda la controversia tra due proprietari confinanti avente ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio a favore di uno dei due.

La Suprema Corte, chiamata a risolvere la controversia, dopo alterne decisioni nei primi due gradi di giudizio, chiarisce subito una questione di carattere procedurale e cioè che il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2003, n. 261). Ad ogni modo sostiene la Corte che considerata l'obbligatorietà della rilevazione "ex officio" delle nullità negoziali come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (SS.UU., 12/12/2014 n. 26242), nel caso di specie non si ravvisa alcuna nullità in ordine alla dedotta inesistenza della particella catastale indicata nel contratto costitutivo della servitù.

In tal modo, quindi la Suprema Corte ammette la regolare costituzione di una servitù prediale anche senza l’indicazione della particella catastale interessata in quanto gli elementi riportati nel contratto contestato consentono di individuare i fondi oggetto delle pattuizioni, per cui non sussiste alcuna nullità in ordine all'oggetto del contratto, che risulta determinato. D’altro canto l'indicazione dei dati catastali non assume carattere necessario nell'individuazione dell'immobile oggetto di una compravendita immobiliare, in quanto valore decisivo e prevalente è attribuito dalla giurisprudenza di legittimità all'indicazione dei confini, i quali, concernendo punti oggettivi di riferimento esterni, consentono la massima precisione (Cass. 24/04/2007 n. 9857). I dati catastali, avendo tra l'altro finalità di natura tributaria, hanno carattere sussidiario.

Di fronte poi alla contestazione del ricorrente circa la necessità da parte del giudice d’appello di svolgere un’effettiva indagine per stabilire la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, la Suprema Corte chiarisce come principio di carattere generale che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10/02/2015 n. 2465; Cass. 13/02/2002 n. 2074). Alla luce e nei limiti di tale chiarimento, nel caso di specie, la Corte ritiene che la sentenza impugnata è esente dal vizio denunciato, avendo i giudici del gravame, con congrua motivazione, ricostruito la volontà delle parti non solo sulla base del significato letterale del contratto, ma tenendo conto della loro condotta, a norma dell'art. 1362 c.c.-

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