Lavoro saltuario e nuova convivenza non stabile non fanno perdere l’assegno divorzile (Cass. Civ. se
La Cassazione Civile – ordinanza del 02/03/2016 n. 4175 – ha confermato la sentenza della Corte d’appello con la quale si disponeva l’assegno divorzile nei confronti di una donna, sul presupposto che la stessa svolgeva attività lavorativa saltuaria e “in nero” e pur avendo intrapreso una nuova convivenza, questa non aveva il carattere della stabilità.
In primo grado, il Tribunale di Civitavecchia aveva invece respinto la domanda di assegno in quanto aveva ritenuto “presumibile” la sussistenza di un reddito adeguato ricavato dall’attività lavorativa della donna come addetta alle pulizie, considerando anche l’assegnazione in suo favore della casa coniugale.
In sede di appello, la decisione del Tribunale era stata ribaltata. La Corte, nell’accertare se la moglie fosse sprovvista di adeguati mezzi economici per far fronte alle proprie esigenze, si basava sull’esistenza di tre elementi.
In primo luogo alla donna era stata revocata l’assegnazione della casa coniugale poiché il figlio trentacinquenne, del tutto autonomo economicamente, non era più convivente con la madre.
Inoltre, la donna era priva di un lavoro fisso, lavorando saltuariamente e in assenza di un contratto lavorativo.
Infine, la nuova relazione intrapresa non era caratterizzata dalla stabilità della convivenza e dalla condivisione delle spese.
Il marito ricorre in Cassazione, ma la Corte ritiene inammissibile il ricorso, poiché volto a ottenere un mero riesame del caso già valutato in tutti i suoi aspetti dalla Corte territoriale.
La sentenza di appello è corretta in quanto non c’è stato omesso esame di fatti decisivi, essendo stati tutti gli elementi già valutati e resi oggetto di discussione processuale.
La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che la convivenza “occasionale” o “temporanea” con un terzo non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi convive con lo stesso. La nuova relazione non è da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento (Cass. Civ. 08/08/2013 n. 18859, Cass. Civ. 25/11/2010 n. 23968, Cass. Civ. 10/08/2007 n. 17643).
Anche con riguardo all’occupazione lavorativa saltuaria, messa in relazione col dovere di corrispondere l’assegno divorzile, la Cassazione ha recentemente confermato che qualora il reddito del beneficiario dell’assegno sia modesto e saltuario non viene meno l’obbligo. Infatti, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra coniugi (Cass. Civ. 02/10/2015 n. 19780).