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No al patteggiamento? Sì al rito abbreviato chiesto prima del dibattimento (Cass. Pen. sez. II sent.

Il caso vedeva un imputato contestare il mancato accoglimento di una richiesta di rito abbreviato stante un precedente diniego del patteggiamento.

Anche nel caso in cui venga respinta l'istanza di patteggiamento è possibile richiedere il rito abbreviato purché prima dell'inizio del dibattimento. E' quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14/03/2016, n. 10462.

Secondo gli ermellini nella specie trova applicazione la generale disposizione di cui all'art. 556 c.p.p., in virtù del richiamo all'art. 555 c. 2 c.p.p., che imponeva la sola necessità di formulare la richiesta di accesso al rito alternativo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La disposizione in commento non contiene il riferimento al compimento di tali formalità “per la prima volta”, che non può essere mutuato, in difetto di ulteriore espresso richiamo, in malam partem, poiché tale operazione interpretativa comporterebbe l'inammissibile introduzione di una sanzione processuale non prevista dalla legge.

Conseguentemente, la richiesta di accesso al rito abbreviato, operata dopo il rigetto di quella di patteggiamento, ma pur sempre prima dell'esaurimento delle formalità di apertura del dibattimento, è da considerare tempestiva e dunque accoglibile.

A sostegno di tale principio, continuano i giudici, depone anche il favor rei per la definizione accelerata dei procedimenti penali, che ispira il vigente codice di procedura penale, e che legittima l'ampliamento, ove possibile, delle possibilità di accesso ai riti alternativi e che non si pone in contrasto con l'orientamento che evidenzia l'incompatibilità strutturale tra i due riti in commento, posto che la celebrazione del rito abbreviato risulterebbe del tutto alternativa rispetto al patteggiamento.

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