Decreto ingiuntivo: le conseguenze della mancata risposta all'invito alla negoziazione (Trib. Ve
L’art. 4 c. 1 del d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014, introduce un’importante novità in tema di potere discrezionale del Giudice. In particolare, la norma, volta ad incentivare la negoziazione ancor prima dell’introduzione di un procedimento sommario, prevede che il rifiuto all’invito possa essere valutato anche ai fini della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 642 I c. c.p.c.-
La volontà del legislatore di codificare questo incentivo è presumibilmente dettata dalla prassi dei creditori di ricorrere ad ingiunzione di pagamento – ove ne sussistano i presupposti – prima di tentare mediazioni di sorta con i debitori, atteso che le negoziazioni/mediazioni sono condizione di procedibilità solo dei giudizi a cognizione piena. Quindi se da un lato il creditore, anche intenzionato a mediare, è comunque incentivato all’invito, poiché il mancato rifiuto potrebbe giustificare l’emissione di un provvedimento immediatamente esecutivo, che diversamente verrebbe emesso solo molti mesi dopo (oppure non emesso affatto); dall’altro il debitore sarà incentivato ad aderire e tentare una possibile composizione bonaria.
Il Tribunale di Verona, dinanzi ad un caso concreto in cui il debitore era stato invitato alla negoziazione, ma non si era presentato, ha così statuito.
Richiamato il citato d.l. e l’art. 642 I c. c.p.c., ha precisato che la facoltà del giudice resta sempre discrezionale.
Tuttavia nel caso in esame il Tribunale ha valutato che il mancato pagamento e l’importante lasso di tempo intervenuto tra l’invito alla negoziazione e il deposito per il ricorso per ingiunzione, senza che il debitore avesse pagato alcunchè dovessero comunque integrare il presupposti non già del I, ma del II c. dell’art. 642 c.p.c., e pertanto sussistendo pericolo di “grave pregiudizio nel ritardo”, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto.