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Multe: l’onere di comunicare i dati spetta al proprietario del veicolo al momento dell'infrazion

L’onere di comunicazione dei dati del conducente effettivo del veicolo spetta a colui che era proprietario dello stesso al momento della commissione dell’infrazione stradale.

Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione nella decisione che qui si commenta del 24/02/2016 n. 3655.

Precisa ancora la Corte che nella ipotesi in cui, dopo la violazione del codice della strada, venga venduto il veicolo e la multa inviata al nuovo intestatario, non è quest’ultimo soggetto ad avere l’obbligo di comunicazione dei dati della patente, bensì il vecchio proprietario.

La quaestio facti posta all’attenzione dei giudici di legittimità concerneva la sussistenza o meno, a carico del soggetto che abbia acquistato la proprietà del veicolo in epoca successiva alla commissione dell'infrazione che preveda una decurtazione dei punti della patente, dell'obbligo di comunicazione (art. 126 bis II c. CdS) del nominativo del relativo conducente.

L’art. 126 bis, II c. CdS, infatti, come noto, impone al proprietario, qualora richiesto dall’Autorità, di comunicare i dati del conducente nel termine di sessanta giorni nei casi in cui sia prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti.

Nel difetto è soggetto a una sanzione pecuniaria.

Nella sentenza in commento (con precedenti richiami giurisprudenziali) si legge testualmente che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass. 12/6/2007 n. 13748; Cass. 3/6/2009 n. 12842).

Se, dunque, l'onere di comunicazione previsto dall'art. 126 bis II c. cds è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo - in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell'immissione dello stesso nella circolazione - all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il "proprietario" al quale deve essere rivolto l'invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell'infrazione "primaria", per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione”.

La Cassazione, nella sentenza del 24/02/2016 n. 3655, cassando la sentenza di gravame, ha stabilito che l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente sussiste solo per il proprietario al momento della commissione della infrazione, a nulla rilevando la notificazione della stessa.

Precisa ancora la Corte che non può, il nuovo proprietario, essere onerato di un qualsiasi obbligo per una violazione commessa quando il veicolo non era nella propria disponibilità.

Da ciò ne consegue che anche nel caso di omessa risposta relativa alla comunicazione dei dati del conducente il nuovo proprietario non può essere sanzionato.

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