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Procura alle liti generica: il difensore può esperire l’azione di garanzia impropria (Cass. Civ. SS.

Dal principio affermato da queste Sezioni Unite in base al quale i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la designazione dell’avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte”, discende, “quale ulteriore corollario, che la procura, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria”.

È quanto hanno stabilito le Sezioni Unite nella pronuncia in esame.

Nella fattispecie, il giudice dell’appello respingeva il gravame interposto da una società avverso la condanna in primo grado a manlevare un condominio per i danni occorsi, sul presupposto della legittimità della chiamata in causa effettuata dal condominio medesimo nei confronti della società sulla base di una procura alle liti generica.

La società proponeva ricorso per cassazione avente ad oggetto, fra i motivi, l’inammissibilità della sua chiamata in causa in garanzia impropria per inesistenza di idonea procura in capo al difensore del condominio.

Stante il rilevato contrasto interpretativo in ordine al potere del difensore di chiamare in causa un terzo in garanzia c.d. impropria sulla base di procura alle liti rilasciata dall’amministratore del condominio a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, in difetto pertanto della specifica facoltà all’uopo espressamente conferita nella procura stessa o nel contesto dell’atto cui essa accede”, la causa è stata dalla II Sezione rimessa al Primo Presidente, che l’ha assegnata alle Ss.UU.-

Le SS.UU. hanno osservato, al riguardo, che la procura alle liti è l’atto formale con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, il "ministero" di rappresentare la parte nel processo. La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, 2 c. c.p.c.), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.).

Alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica, ivi ricompreso in particolare il principio generale posto all’art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell’incarico conferito.

La procura alle liti conferisce, dunque, al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria. In tal senso, si è escluso che la procura alle liti consenta al difensore di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinuncia all’azione o all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio, non potendo essere validamente utilizzata per un rapporto litigioso soggettivamente e oggettivamente diverso da quello per il quale è stata rilasciata (v. Cass., 18/6/1969, n. 2164; Cass., 18/6/1968, n. 2017).

Conseguentemente, in ordine alla chiamata di un terzo in causa, con particolare riferimento al rapporto di garanzia, “nella giurisprudenza di legittimità si è generalmente ritenuto il difensore del convenuto abilitato dalla procura conferita per resistere alla domanda attrice a chiamare in causa un terzo in garanzia cd. propria” (che si ha quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande), o comunque per esigenze difensive; si è viceversa escluso che una siffatta procura consenta al difensore di esperire contro il terzo azioni fondate su un titolo autonomo e distinto, implicanti un’estensione dell’ambito della lite, come nel caso di chiamata del terzo in garanzia c.d. impropria (che si ha quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, perché risponda in suo luogo, oppure venga condannato a rispondere di quanto sia eventualmente tenuto a prestare all’attore).

Ma, osserva la Corte, considerato che il contenuto della procura alle liti è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell’intentare la lite o nel resistere ad essa, “si è al riguardo da queste Sezioni Unite posto quindi in rilievo che, come "efficacemente sottolineato" anche in dottrina, i poteri processuali risultano al difensore attribuiti direttamente dalla legge”, con la procura la parte realizzando "semplicemente una scelta ed una designazione", e non anche un’"attribuzione di poteri", al cui riguardo la volontà della parte è pertanto "irrilevante", potendo assumere invero rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei "poteri del procuratore derivanti dalla legge".

Pertanto, in conclusione, “un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria”.

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