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Provvisionale in appello: anche le Sezioni Unite dicono sì (Cass. Pen., SS.UU., sent. 15/12/2016 n°

Non viola il principio devolutivo, né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta, per la prima volta, in quel giudizio dalla parte civile non appellante”.

E’ in questi termini che le SS.UU. hanno affrontato e risolto una questione che ha interessato a lungo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale (il tema è stato recentemente trattato anche da Cassazione penale, sez. III, sent. 29/08/2016 n. 35570).

Il problema dell’ammissibilità della provvisionale richiesta dalla parte civile non appellante è stato esaminato dalla Suprema Corte in tutte le sue sfaccettature: diversi, infatti, sono gli argomenti utilizzati dal Collegio nell’articolato iter logico-interpretativo adottato, al fine di pervenire alla soluzione più sopra riportata.

Nella fattispecie, in primo grado, l’imputato veniva condannato per reati sessuali commessi in danno alla figlia minorenne, nonché al risarcimento del danno, nei confronti della parte civile, da determinarsi in separata sede.

La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava la pena principale e disponeva, in favore della parte civile costituita ma non appellante, la provvisionale immediatamente esecutiva di cui all’art. 539 c. 2 c.p.p.-

Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione denunciando, tra gli altri, la violazione dell’art. 597 c.p.p. sotto il profilo del divieto di reformatio in peius e del principio devolutivo.

La Terza Sezione Penale, rilevata l’esistenza di un contrasto interpretativo, rimetteva la questione alle Sezioni Unite Penali per l’esame del seguente quesito di diritto: viola il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accoglie la richiesta di una provvisionale proposta, per la prima volta in quel giudizio, dalla parte civile non appellante?

A detta delle Sezioni Unite, non vi è un vero e proprio contrasto interpretativo in ordine alla legittimità della pronuncia del giudice d’appello di accoglimento della richiesta di provvisionale, perlomeno nell’ambito della più recente giurisprudenza di legittimità. Ciò, in quanto, l’omesso esame, da parte del giudice del secondo grado, della richiesta di provvisionale proposta, per la prima volta, in appello, integrerebbe il vizio di motivazione (la richiesta di provvisionale, invero, si inserirebbe nella domanda risarcitoria validamente avanzata dalla parte civile nel processo penale).

Due, invece, sarebbero i profili problematici connessi alla richiesta di provvisionale.

Il primo attiene alla concedibilità della provvisionale, in assenza di apposita richiesta della parte civile.

Al riguardo, si registrano opposti orientamenti interpretativi: un primo indirizzo si esprime negativamente, in considerazione del dettato dell’art. 539 c. 2 c.p.p. che subordina la statuizione giudiziale alla specifica richiesta della parte civile (v. Cass. Pen., sez. V, n. 9779/2006; Cass. Pen., sez. II, n. 47723/2014); un secondo approdo si esprime favorevolmente, accordando al giudice di secondo grado la concessione della provvisionale anche in mancanza di apposita istanza della parte civile, a condizione che la relativa questione non sia stata affrontata in primo grado e non abbia formato oggetto di una pronuncia esplicita o implicita (Cass. Pen., sez. I, n. 14583/1999; Cass. Pen., sez. VI, n. 8480/2000; Cass. Pen., sez. V, n. 36062/2007).

Il secondo, attiene alla modificabilità, ad opera del giudice d’appello, della somma già liquidata a titolo di provvisionale, in favore della parte civile non impugnante.

Anche in tal caso, vi sono pronunce che risolvono la questione in termini negativi (Cass. Pen., sez. IV, n. 42134/2008; Cass. Pen., sez. I, n. 50709/2014; Cass. Pen., sez. II, n. 42822/2015).

Tutti gli orientamenti qui richiamati, secondo la Suprema Corte, originano da una differente valutazione della portata del principio devolutivo (art. 597 c. 1 c.p.p.) e del divieto di reformatio in peius (art. 597 c. 3 c.p.p.).

La verifica della compatibilità della richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile, non appellante, con i predetti principi che governano il processo penale, impone di ripercorrere brevemente il contesto processuale nell’ambito del quale si pone la problematica affrontata dalle Sezioni Unite.

Questo lo scenario: il giudice di primo grado condanna l’imputato e decide, ai sensi dell’art. 538 c.p.p., anche sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile costituita, pronunciando condanna generica ex art. 539 c. 1 c.p.p.; la sentenza di condanna viene impugnata unicamente dall’imputato che contesta l’affermazione della propria responsabilità penale; la parte civile – non appellante – durante il giudizio d’appello, in sede di conclusioni, propone, per la prima volta ed in ragione delle sopravvenute difficoltà economiche della persona offesa, la richiesta di una provvisionale ex art. 539 c. 2 c.p.p.; il giudice d’appello, nel confermare la condanna dell’imputato, accoglie l’istanza della parte civile (costituita, ma non appellante) statuendo il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 540 c. 2 c.p.p.-

Nel corso del giudizio di primo grado, pertanto, la parte civile non ha proposto alcuna richiesta di provvisionale, ragion per cui la pronuncia giudiziale non affronta il tema, neppure implicitamente. Diversamente, qualora vi fosse una statuizione di rigetto non impugnata dalla parte civile, il principio devolutivo precluderebbe l’esame del giudice d’appello su un punto della sentenza che non è stato oggetto di contestazione.

Le medesime considerazioni si pongono qualora la richiesta di provvisionale sia stata presentata in primo grado, ma il giudice non si sia pronunciato.

Ulteriore punto fermo del ragionamento del Collegio attiene all’impossibilità di pronunciare una condanna al pagamento della provvisionale ex officio, essendo necessaria la specifica richiesta della parte civile, come espressamente indicato dall’art. 539 c. 2 c.p.p. (diversamente, il giudice si pronuncerebbe ultra petita, come affermato da Cass. Pen., sez. V, n. 9779/2006).

Orbene, nella fattispecie, la parte civile non ha chiesto la provvisionale in primo grado, ma ha domandato solamente il risarcimento del danno, accordato con condanna generica ai danni dell’imputato.

La condanna ex art. 539 c. 1 c.p.p. postula unicamente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso (Cass. Pen., sez. V, n. 2435/1993; Cass. Pen., sez. VI, n. 14377/2009; Cass. Pen., sez. V, n. 45118/2013), non comportando necessariamente un’indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, riservata al giudice della liquidazione.

In tale contesto, la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale non costituisce domanda nuova, rispetto a quella risarcitoria avanzata, originariamente, dalla parte civile nel processo penale.

Si ha domanda nuova, infatti, solo se si amplia il petitum o si introduce nel giudizio una pretesa avente presupposti distinti da quelli di fatto della domanda originaria. La provvisionale, invece, è ontologicamente funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno, in favore della parte civile, insorte per effetto della durata del processo.

La statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, relativa alla condanna generica ex art. 539 c. 1 c.p.p. comprende, pertanto, anche il diritto del danneggiato ad ottenere la condanna al pagamento di una provvisionale, che ha carattere accessorio ed anticipatorio rispetto alla definitiva liquidazione (Cass. civ. sez. III, n. 1798/1970).

In base al principio di immanenza della parte civile (desunto dal combinato disposto degli artt. 76 c. 2, 601 c. 4, 574 c. 4 c.p.p.), l’impugnazione proposta dall’imputato in punto di responsabilità penale devolve al giudice d’appello anche la cognizione sulla domanda risarcitoria per i danni da reato.

Per tali ragioni, la sentenza d’appello che accoglie la richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile, per la prima volta in quella sede, non si pone in contrasto con il principio devolutivo.

Quanto, invece, al divieto di reformatio in peius, lo stesso si risolve in una regola decisoria che preclude al giudice dell’impugnazione di infliggere una pena più grave rispetto a quella già irrogata in primo grado (art. 597 c. 3 c.p.p.).

A tal proposito, le Sezioni Unite aderiscono al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il divieto peggiorativo inerisce esclusivamente le statuizioni penali della sentenza e non limita il potere decisorio del giudice d’appello rispetto alle statuizioni civili (Cass. Pen., sez. IV, n. 3171/1990; Cass. Pen., sez. VI, n. 38976/2009; Cass. Pen., sez. I, n. 17240/2011; Cass. Pen., sez. III, n. 42684/2015; Cass. Pen., sez. V, n. 25520/2015; Cass. Pen., sez. III, n. 35570/2016).

In conclusione, dunque, la richiesta di provvisionale non soggiace ai dettami dell’art. 597 c. 3 c.p.p.-

Da ultimo, il Collegio si sofferma sugli strumenti di tutela offerti dal sistema penale avverso la concessione della provvisionale.

Qualora la provvisionale sia accordata in primo grado, è possibile avvalersi del rimedio di cui all’art. 600 c. 3 c.p.p. e chiedere la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, in presenza di gravi motivi.

Qualora, invece, la provvisionale sia concessa in appello, l’imputato può legittimamente proporre la richiesta di sospensione ex art. 612 c.p.p., sulla quale la Cassazione deciderà de plano, senza introdurre un contraddittorio preventivo.

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