Querela di falso: il giudice valuta incongruenze grafiche e sostanziali (Trib. Firenze, Sez. II Civ.
Nella presente sentenza, l’attore, ufficiale pilota dell’Aereonautica Militare Italiana, nell’anno 1983, riceveva notizia, mediante decreto ministeriale, di essere stato sanzionato con la “perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 4 della L. 113/1954”.
La sanzione veniva adottata, quindi, non mediate decreto del Presidente della Repubblica, come previsto dalla legge di status per gli ufficiali, ma mediante appunto decreto ministeriale.
Solo nel 1992, il Ministero della Difesa rilasciava copia, su istanza, del relativo decreto presidenziale, a firma del Presidente “Pertini” (a quella data già deceduto).
L’attore sosteneva che tale firma fosse da ritenersi “falsa” in quanto “difforme da tutte le firme presidenziali” e, pertanto, adiva il Tribunale di Firenze per sentire accertare e dichiarare l’apocrifia della firma.
Il giudice estensore ha rilevato, in via preliminare, che correttamente l’azione era stata intrapresa nei confronti del Ministero della Difesa “stante il principio, per cui, nel caso di impugnazione di atti emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, la legittimazione passiva alla lite va riconosciuta all’autorità amministrativa che ha proposto e controfirmato l’atto stesso”.
Nel merito, ha ritenuto fondata la querela di falso, con condanna del Ministero alle spese di lite e di c.t.u.-
Il perito grafologo ha, infatti, accertato che la sottoscrizione “non è riconducibile alle caratteristiche grafo-tecniche sostanziali, costanti e reiterate negli anni, rintracciate nella grafia del Presidente Pertini”.
La perizia dà conto (con argomentazioni – sottolinea il giudice - verificabili sotto il profilo logico e sistematico) di un’ampia disamina comparativa – incentrata su molteplici indicatori grafo dinamici (inclinazione assiale, rapporti dimensionali, ritmo, modalità formativa del gramma letterale) – tra la sottoscrizione in esame e ben sette sottoscrizioni sicuramente riconducibili al Presidente Pertini.
Ma, come aggiunge il giudice, al di là della dimensione propriamente grafica, si sono palesate incongruenze anche sostanziali, quali:
1) nella firma del Presidente Pertini figura costantemente la sequenza nome/cognome, mentre nella sottoscrizione in esame compare il solo cognome, circostanza ancor più anomala in un documento ufficiale;
2) in calce al documento, la firma “Pertini” non segue, come normalmente accade, l’indicazione della carica istituzionale.
Insomma, conclude il giudice, una pluralità di elementi, sintomaticamente convergenti tra loro, induce a ritenere che la sottoscrizione “Pertini” sia apocrifa.