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Guida in stato di ebbrezza: che valore ha il prelievo ematico? (Cass. Pen. sez. IV sent. 30/01/2017

Al fine di dimostrare lo stato di ebbrezza è possibile utilizzare l'accertamento ematico se non vi è il dissenso esplicito dell'interessato, anche se eseguito al di fuori di specifiche cure mediche.

E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 30/01/2017, n. 4234.

In tema di accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida in stato di ebbrezza, possono verificarsi due differenti situazioni, a seconda che il prelievo del sangue venga eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche allo scopo di valutare la necessità di sottoporre l'interessato ad adeguate cure farmacologiche, ovvero a mera richiesta della polizia giudiziaria, qualora i medici abbiano ritenuto di non sottoporre l'interessato a cure mediche ed a prelievo ematico.

Nella prima ipotesi, l'acquisizione del risultato dell'accertamento ematico è prevista dalla legge all'art. 186 c. 5 C.d.S. con la conseguenza che non vi è la necessità di avvisare il conducente, a tutela del proprio diritto di difesa, della facoltà di nominare un difensore di fiducia, mentre un suo eventuale rifiuto al prelievo ematico, se previamente informato della finalità del prelievo stesso, potrebbe condurre alla configurazione del reato di rifiuto ex art. 186 c. 7 C.d.S.-

Nel secondo caso, invece, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico per via ematica, in presenza di un espresso dissenso del conducente è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento, effettuato comunque mediante prelievo ematico dai sanitari, sarebbe del tutto inutilizzabile ai fini della responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186 c. 2 C.d.S. (Cass, pen., Sez. IV, 01/12/2015, n. 4475).

Sulla base di tali principi, secondo gli ermellini, “non è revocabile in dubbio l'inesattezza della decisione impugnata che ha affermato l'inutilizzabilità dell'esame senza tenere conto che in atti non emergeva affatto il dissenso espresso dal conducente del veicolo. Né, pertanto, in atti risulta che l'eventualmente prospettabile nullità conseguente al mancato avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia in occasione dell'esame, sia stata ritualmente eccepita”.

Conseguentemente, vale il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, se i sanitari hanno ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico per via ematica presuppone l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, secondo quanto previsto dall'art. 180 c.p.p., richiamato dall'art. 182 c. 2 c.p.p. (Cass. pen., Sez. IV, 23/10/2015, n. 46386).

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