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Processo va interrotto in caso di nomina di amministratore di sostegno (Trib. Torino sez. III civ. o

La nomina di un amministratore di sostegno con potere rappresentativo generale, comporterà per il beneficiario, già parte processuale, la perdita della capacità di stare in giudizio, dunque l’interruzione del processo.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Torino, III Sezione Civile, nell’ordinanza depositata il 25/10/2016.

Nel caso in esame, nei confronti di una delle parti opponenti era stata aperta la misura dell’amministrazione di sostegno, per cui il difensore aveva chiesto che venisse dichiarata l’interruzione del processo, producendo copia del relativo provvedimento. La convenuta si era opposta a tale richiesta.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno, finalizzato a tutelare le persone che necessitano di protezione momentanea o illimitata, è disciplinato da una serie di norme autonome del codice civile, nonché da alcune disposizioni (art. 411, 1° c. c.c.), riguardanti la tutela dei minori. Non sono invece, immediatamente applicabili le norme relative all’interdetto o l’inabilitato, salvo l’eventualità che, con specifico provvedimento giudiziale, vengano estese all’amministrazione di sostegno, le limitazioni e decadenze, sancite ai sensi dell’art. 411 4° c. c.c.-

Dunque, se è apprezzabile che la misura dell’amministrazione di sostegno, sia un “presidio mobile nel tempo e nella struttura, ablativo della capacità nei soli limiti specificamente e di volta in volta indicati dal giudice tutelare” (cfr. Cass. Civ. 09/03/2012, n. 3712), tali caratteristiche possono far sorgere numerose incertezze applicative, come nel caso in cui, in relazione alle singole fattispecie, non vi siano chiare disposizioni di legge o precise statuizioni relativamente ai poteri dell’amministratore di sostegno.

In particolare, non essendo stata disciplinata la posizione processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, sarà necessario verificare di volta in volta se, in virtù dell’estensione dei poteri rappresentativi attribuiti all’amministratore, l’adozione di tale misura imponga al giudice di interrompere il processo, quando tale circostanza sia stata comunicata in udienza o notificata alle altre parti (cfr. Cass. civile, sez. III, 09/03/2012, n. 3712).

Occorre rilevare che, a norma dell’art. 75 c.p.c. sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere sicché, in mancanza, gli interessati devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano le loro capacità; dunque, qualora sia stato conferito all’amministratore di sostegno un potere rappresentativo generale, il beneficiario perderà la propria capacità processuale, con la conseguente l’interruzione del processo.

Nel caso in esame, all’amministratore di sostegno della parte processuale, è stato conferito un potere rappresentativo generale, in quanto nel decreto di nomina prodotto dal difensore della stessa, è disposto che “l’amministratore si sostegno abbia potere esclusivo di compiere, in nome e per conto della beneficiaria”, tra l’altro, “resistere in giudizio” nonché, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, promuovere i giudizi.

Alla luce di quanto sopra, avendo la sig.ra perso la propria capacità processuale, il Giudice Istruttore ha dichiarato l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300, 1° e 2° c. c.p.c.-

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