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Messa alla prova: avviso sulla sospensione non necessario nel decreto di citazione (Cass. Pen. Sez.

Non è necessario l'avviso all'imputato della facoltà di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova all'interno del decreto di citazione a giudizio. E' quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 26/01/2017, n. 3864.

Come ormai noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 21/07/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460 c. 1 lett. e) c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il decreto penale di condanna dovesse contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione.

Si trattava di una disposizione normativa ritenuta lesiva del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., poiché “l'esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, sia preceduta da uno specifico avviso”, nonché dell'art. 3 Cost., in quanto essa darebbe luogo ad una disparità di trattamento rispetto a situazioni del tutto analoghe, quali quelle in cui l'imputato chiede accesso ai riti alternativi ed all'oblazione.

Sempre secondo il giudice delle leggi “poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460 c. 1 lett. e) c.p.p., per i riti speciali, della facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa […]. L'omissione di questo avvertimento può, infatti, determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, e quindi tardivamente”.

Tali principi, però, non trovano applicazione nel caso in commento, laddove l'omissione dell'avviso non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte, non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, avanzabile anche in sede di giudizio nei limiti temporali stabiliti.

In conseguenza, “Il decreto in esame, pur illegittimo per la violazione dell'art. 553, lett. f) c.p.p., non prevedendo la norma l'obbligo per il pubblico ministero di inserire nel decreto di citazione a giudizio l'avviso per l'imputato della sua facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168-bis c.p.p., non presente i caratteri dell'abnormità, ma quello della semplice nullità derivante da violazione di norma processuale: da qui il rigetto del ricorso”.

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