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Omesso versamento dell’assegno: nessuna pena per il genitore non sposato (Cass. Pen. Sez. VI sent. 1

L'art. 3 della legge 08/02/2006 n. 54 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica, si applica la disposizione penale prevista per il mancato versamento dell’assegno di divorzio (art. 12 sexies, legge 1°/12/1970, n. 898).

Tale norma è applicabile anche al genitore non sposato che abbia omesso di pagare l'assegno in favore del figlio?

La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con la sentenza n. 2666 del 19/01/2017 risponde negativamente.

Nel caso di specie i giudici di merito avevano affermato la responsabilità penale di un padre che non aveva aver versato all’ex compagna la somma mensile pattuita, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minorenne, oltre all’omesso concorso nelle spese straordinarie.

Avverso tale sentenza il padre ricorreva innanzi alla Suprema Corte lamentando una violazione di legge sotto il profilo oggettivo e soggettivo in relazione sia alla mancata considerazione delle circostanze impeditive del rispetto dell’obbligo contributivo, sia in ordine alla sussistenza del dolo nel reato attribuito.

La Legge n. 54/2006 in materia di affidamento condiviso – ricordano i giudici di legittimità - contempla una disposizione di carattere penale che, per i casi di inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, estende al coniuge separato l’applicabilità dell’art. 12 sexies, L. 898/1970 il quale, a sua volta, rinvia all’art. 570 c.p.-

Tale previsione è strettamente connessa alla violazione degli obblighi di natura economica disposti dal Giudice nella separazione dei coniugi mentre, nei procedimenti di divorzio continua ad applicarsi l’art. 12 sexties L. 898/1970.

Se da un lato la riforma del 2006 ha avuto il merito di affermare il principio della “bigenitorialità”, comportando l’obbligo di assunzione di una pari responsabilità dei genitori in ordine alla cura, all’educazione e all’istruzione dei figli, anche dopo la separazione, il divorzio o lo scioglimento della coppia convivente di fatto, dall’altro, tale conquista non si è armonizzata con le diversità di trattamento che l’ordinamento ha previsto nei casi di omissione del contributo al mantenimento dei figli posto in essere da un genitore coniugato/divorziato e un genitore ex convivente.

La differenza non è di esigua importanza se si riflette che non ogni mancato pagamento integra un reato penale, dovendo piuttosto il giudice accertare che l’inadempimento del genitore all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento abbia determinato nell’avente diritto un reale stato di bisogno, venendo a mancare per effetto di tale inadempimento i necessari mezzi di sussistenza.

D’altro canto, le disposizioni della nuova legge “si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”, tuttavia l’estensione dei principi introdotti dalla legge di riforma riguarda esclusivamente l’aspetto civile. Sulla base di tale assunto il giudice ha concluso che “mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai "procedimenti relativi" agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla L. n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale”.

Pertanto, la Suprema Corte, valutando che l’inadempimento del ricorrente fosse in realtà di esiguo importo e solo parzialmente in ritardo, ha annullato la sentenza impugnata stante la non previsione del fatto come reato.

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