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Strada privata ma di uso pubblico? Comune responsabile per la manutenzione (Cass. Civ. sez. VI-3 ord

Se la strada è privata, ma aperta al pubblico transito, il Comune è responsabile della sua manutenzione.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, nell’ordinanza del 03/11/2016 – 07/02/2017 n. 3216.

Nella vicenda in esame, l’attrice aveva citato in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per le lesioni patite in seguito ad una caduta, su una strada dissestata. Il Tribunale adìto aveva accolto la domanda, ma di parere contrario è stata la Corte d’appello, la quale ha ritenuto non accettabile la richiesta di risarcimento, in quanto la caduta della signora era avvenuta su una strada di proprietà privata, e non comunale.

Gli eredi della vittima, deceduta nelle more del giudizio, hanno impugnato la sentenza d’appello, sulla scorta di tre censure. Di particolare interesse è il terzo motivo, che gli Ermellini hanno ritenuto fondato, in cui è stato evidenziato che, seppur il luogo del sinistro era di proprietà privata, esso era comunque di uso pubblico, dunque il Comune aveva l'obbligo di provvederne alla relativa manutenzione. Pertanto, la sentenza d’appello sarebbe stata formulata in violazione degli artt. 2 D.Lgs. 285/92 e 22 c. 5 2248/1965, non essendo stato tenuto conto della responsabilità dell’amministrazione comunale.

A tal riguardo, la Suprema Corte, ha rilevato, come più volte già espresso (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 23562 dell'11/11/2011) in precedenza, che il Comune deve provvedere alla manutenzione delle strade, nonché delle aree limitrofe alle stesse, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza. Infatti, se il Comune consente alla collettività di utilizzare un'area di proprietà privata, per il pubblico transito, si assume anche l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non venga trascurata. Ciò costituisce un preciso dovere della P.A., integrando gli estremi della colpa, determinandone, altresì, la responsabilità per gli eventuali danni causati all'utente dell'area, non essendo rilevante la circostanza che la manutenzione spetti al proprietario dell'area medesima.

Nel caso in oggetto, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda, sul presupposto che l’area in cui si era verificato l’evento, non era comunale, ma di proprietà privata, non tenendo conto dell'obbligo di manutenzione a carico degli enti proprietari di strade.

Orbene, la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, statuendo che il giudice di rinvio, nel riesaminare la domanda, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "E' in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o perle sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione".

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