Società: rappresentante legale può querelare senza specifico mandato (Cass. Pen. sez. VI sent. 25/01
L'art. 337 c. 3 c.p.p., stabilisce che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una società deve contenere l’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
Per l’esercizio del diritto di querela è necessario che la società abbia conferito un apposito mandato a favore del legale rappresentante, o tale potere deve ritenersi implicito nello stesso rapporto di immedesimazione organica che lega il rappresentante all’ente?
A queste domande risponde la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza 25/01/2017 n. 3794 ribadendo la propria giurisprudenza ormai consolidata sulla disposizione di cui all’art. 337 c. 3 c.p.p.-
Il caso esaminando prende le mosse dal ricorso presentato avverso una pronuncia della Corte d’Appello di Trieste che ha confermato la statuizione di primo grado emessa dal Tribunale di Gorizia; entrambe le corti di merito avevano avevano riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 388 cc. 3, 4 e 5 c.p., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Il ricorrente, in particolare, contestava la validità della querela presentata dal procuratore speciale della società Imac s.p.a. per mancata indicazione della fonte dei poteri che avrebbero dovuto autorizzare il soggetto che aveva conferito la procura a nominare un ulteriore procuratore speciale.
La S.C., nel sottolineare la manifesta infondatezza del ricorso proposto, richiama il principio affermato da Cass. Pen. sez. VI, 26/04/2012 n. 16150 secondo cui “l’esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra tra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato”, per l’effetto richiamandosi anche a quanto statuito da Cass. Pen. sez. V 04/12/2009 n. 11074 che fa discendere dall’art. 2384 c.c. l’autonoma legittimazione a proporre querela in capo al legale rappresentante della persona giuridica.
La Corte qualifica correttamente quanto contestato dal ricorrente in una specifica invalidità della querela per mancata giustificazione del potere di conferire procura speciale ad un terzo soggetto.
“[…] E’ di tutta evidenza come un tale assunto sia smentito dalla stessa premessa, riguardante la non contestata sussistenza in capo al legale rappresentante del potere di sporgere querela […]”.
Focalizzando la propria attenzione sul concetto di immedesimazione organica, la S.C. riconosce come il potere di conferire procura speciale a terzi contenente la facoltà di sporgere querela sia prerogativa naturalmente discendente dal rapporto sussistente tra l’ente ed il rappresentante.
“In altre parole se il legale rappresentante, come tale qualificatosi, non ha bisogno di dar conto del proprio potere, risulta manifestamente infondata la pretesa che lo stesso soggetto dia conto invece del potere di rilasciare procura speciale per l’esercizio di quella facoltà, tanto più quando la procura sia rilasciata in relazione ad un caso determinato”.
Stante la declaratoria di manifesta infondatezza ed inammissibilità del ricorso, la S.C. ha concluso per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, unitamente al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.