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Stampa online e tutela cautelare: l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU. sent. 18/1

Le SS.UU. Civili della Corte di Cassazione sono di recente intervenute in materia di stampa online. La questione controversa era quella relativa all’applicabilità alla stampa online dell’art. 21 c. 3 della Carta Costituzionale, nella misura in cui impedisce – per giurisprudenza consolidata – l’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 700 c.p.c.-

Si discuteva, quindi, se fosse ammissibile l’ordine di cancellazione e/o di oscuramento di una singola o di più pagine di stampa di testate telematiche, attraverso il ricorso all’inibitoria ex art. 700 c.p.c., al fine di elidere l’aggravamento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla pubblicazione online di articoli diffamatori.

La pronuncia delle SS.UU. Civili in parola segue un noto intervento delle SS.UU. Penali (sentenza 29/01/2015 n. 31022), con il quale si è escluso il sequestro preventivo di articoli diffamatori pubblicati su internet, ritenendo applicabile l’art. 21 della Costituzione alla stampa online. Giungendo alle medesime conclusioni, le SS.UU. Civili hanno affermato il seguente principio di diritto:

«La tutela costituzionale assicurata dal III c. dell’art. 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali».

Il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite è così compendiabile:

1) la stampa online rientra nella definizione di “stampa” dettata dalla L. 08/02/1948, n. 47 (“Disposizioni sulla stampa”), secondo cui “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. Difatti, dubbi non si pongono circa la ricorrenza del requisito della destinazione alla pubblicazione anche nella stampa online; quanto al requisito, più dubbio, della “riproduzione”, le SS.UU. hanno osservato che la riproduzione ben può essere identificata nel trasferimento dei dati dal server dell’internet service provider al dispositivo dell’utente/lettore, con contestuale fisica riproduzione dei dati presso quest’ultimo dispositivo;

2) sono state richiamate espressamente le SS.UU. Penali 31022/2015, nella parte in cui hanno affermato che l’art. 21 c. 3 della Costituzione non fa riferimento alla nozione tecnica di stampa di cui alla legge sulla stampa, bensì a un concetto di stampa di più ampio respiro, connotato da aspetti strutturali (l’esistenza di una testata, la periodicità regolare delle pubblicazioni, la presenza di una struttura organizzativa con un direttore responsabile, una redazione, un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, l’attività di raccolta, commento e analisi critica di notizie legate all’attualità) e un aspetto finalistico (la destinazione al pubblico). Le testate giornalistiche online, qualora presentino tutti questi requisiti, devono allora essere considerate “stampa” ai sensi dell’art. 21 della Carta Costituzionale. Le medesime Sezioni Penali hanno peraltro evidenziato che non presentano i requisiti predetti strumenti quali forum, blog, social network e newsletter;

3) le Corti sovranazionali, da sempre attente alla sostanza più che alla forma, equiparano da tempo stampa su carta e stampa online, attese le medesime finalità divulgative.

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