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Il favor rei governa l'applicazione della continuazione in fase esecutiva (Cass. Pen. SS.UU. sen

Con la sentenza in questione il Supremo Consesso ha statuito che nell'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata in fase di cognizione.

La vicenda

Nel caso sottoposto all'esame della Corte il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere ai sensi degli artt. 81 c. 2 c.p., e art. 671 c.p.p., la continuazione tra reati in materia di stupefacenti di cui alle due sentenze definitive rimesse alla sua valutazione, rideterminava la pena in misura inferiore al cumulo dei reati ma applicava l'aumento per i reati satellite, di cui alla seconda sentenza, in misura superiore a quella stabilita dal giudice della cognizione, valorizzando "la gravità delle contestazioni" e "la protrazione dell’attività criminosa".

Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il condannato, assistito dal difensore di fiducia, assumendo che il regolamento sanzionatorio fosse stato attuato in violazione del divieto di reformatio in peius.

La Sezione assegnataria del ricorso rimetteva lo stesso alle SS.UU. segnalando il contrasto interpretativo maturato tra le Sezioni semplici in ordine ai poteri del giudice dell’esecuzione in sede di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già giudicati nella fase della cognizione.

Il contrasto interpretativo

Sulla questione interpretativa d'interesse, si sono delineati due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità: secondo un primo e meno diffuso orientamento, il giudice della esecuzione non potrebbe rettificare in aumento le pene inflitte per le singole fattispecie criminose dal giudice della cognizione: tanto, oltre che per l'operatività del principio del favor rei, che solo consentirebbe il superamento del giudicato in fase esecutiva, anche perché, essendo il condannato a chiedere l'applicazione della continuazione, sarebbe riscontrabile in capo allo stesso una legittima aspettativa in ordine alla intangibilità in peius della decisione. Secondo il contrario orientamento, viceversa, il medesimo giudice, salva la determinazione della pena “in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto", secondo quanto esplicitamente previsto dall’art. 671 c. 2 c.p.p., potrebbe quantificare la pena relativa ai reati-satellite anche in misura maggiore di quella determinata originariamente, essendo vincolato solo alla individuazione del reato più grave ed alla pena per esso stabilita.

L'istituto

L'istituto in esame nella vicenda oggetto di attenzione è quello dell'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato nella fase esecutiva, disciplinato dall'art. 671 c.p.p.-

Tale istituto costituisce una delle principali novità del codice di rito del 1988 con riguardo alla fase esecutiva e rinviene la sua ragion d'essere nell'esigenza di offrire un indispensabile correttivo in fase esecutiva in un sistema processuale che era improntato originariamente alla separazione dei processi, tanto che prima della novella del 1991 (dl n. 367, 20.11. 1991 conv in l. n. 8 20.1.1992) la continuazione non figurava neanche tra le ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p.-

La previsione poi con la novella in questione della continuazione fra le ipotesi di connessione (art. 12 c. 1 lett. B c.p.p.) non ha compromesso l'utilità dell'istituto in quanto lo stesso consente, in via sussidiaria e suppletiva rispetto al giudizio di cognizione, di ritenere l'unicità del disegno criminoso fra ipotesi di reato comunque giudicate separatamente.

La disciplina dell'applicazione della continuazione in fase esecutiva è pertanto ispirata al principio del favor rei sicché, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, l’adattamento del giudicato in sede esecutiva “non può che flettere a favore del condannato”, anche in considerazione della funzione dell'esecuzione penale quale strumento di umanizzazione della pena valorizzata nella Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale.

A nulla varrebbe (e in questo senso si sono orientate le SS.UU. con la sentenza annotata) richiamare il principio sviluppato dalle stesse SS.UU. nella sentenza n. 16208 del 27/03/2014 laddove è stato statuito che "Non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 c.p.p. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore". Ciò in quanto il principio in questione è stato espresso avendo riguardo alla posizione di un giudice di cognizione qual è il giudice di secondo grado e non può estendersi ad un giudice privo dello stesso grado di conoscenza del fatto e della colpevolezza dell'imputato qual è il giudice della fase esecutiva, con la conseguenza che mentre in sede di gravame il giudice d'appello avrebbe senz'altro la possibilità di ritenere più o meno grave una condotta e graduare le pene in misura diversa da quella fissata dal giudice di primo grado, fermo restando il limite massimo, viceversa tale possibilità non potrebbe riconoscersi al giudice dell’esecuzione nell'applicazione della disciplina di cui all’art. 671 c.p.p.-

La decisione delle SS.UU.

La Suprema Corte ha avallato il primo dei due orientamenti ermeneutici, sopra sommariamente tracciati, adducendo tre ordini di argomentazioni. Intanto un argomento storico, in quanto l'istituto in questione, come sopra ricordato, nelle intenzioni del legislatore avrebbe la funzione di mitigare il regime sanzionatorio rispetto al cumulo materiale in ipotesi separatamente giudicate in via definitiva, considerata la difficoltà tipica del processo accusatorio di pervenire alla celebrazione di processi coinvolgenti plurime condotte riferibili ad un medesimo imputato. In secondo luogo, un argomento che ha riguardo al carattere sommario del giudizio di esecuzione, nel cui alveo l'intervento del giudice, che ha natura sussidiaria, limitandosi di regola all'esame delle sentenza, non può per ciò stesso spingersi ad una valutazione di maggiore gravità dei fatti portati in continuazione rispetto a quella del giudice della cognizione. Infine, un argomento sistematico che fa leva sull'art. 533 c. 2 c.p.p. (vale a dire la regola secondo cui nella determinazione della pena per più reati ritenuti tra loro in continuazione, il giudice provvede ad indicare la sanzione per ciascuno di essi) per inferirne che il reato continuato “pur avendo natura unitaria, conserva la sua sostanza atomistica; sicché quando, in sede esecutiva, interviene la necessità di applicare particolari istituti, ciascun reato riacquista la sua autonomia” con conseguente incongruità di sistema laddove si potesse peggiorare in sede esecutiva, all'esito di una cognizione sommaria, il trattamento sanzionatorio dei reati in continuazione.

Osservando, ancora, come nell'attuale panorama dottrinario e giurisprudenziale l’adattamento del giudicato in sede esecutiva sia univocamente ritenuto possibile solo a favore del condannato, la Corte ha evidenziato che la possibilità di una decisione in peius da parte del giudice dell’esecuzione, chiamato a determinare la sanzione del reato-satellite, si appaleserebbe contraria all'attuale evoluzione del diritto penale processuale.

Da ultimo ha sottolineato, in linea con l'orientamento minoritario, che poiché nel modello processuale delineato dagli artt. 666 e ss. c.p.p. il giudice dell’esecuzione viene adito direttamente dall’interessato-condannato, il quale con la domanda circoscrive l’ambito del petitum rimesso al giudice, questi, secondo il principio devolutivo, non potrebbe introdurre effetti peggiorativi della posizione dell’istante, in assenza di richieste in tal senso della pubblica accusa.

Il principio di diritto

In conclusione, alla stregua di quanto argomentato, il Supremo Consesso ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna".

Ha pertanto, in conseguenza, annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato continuato ritenuto dal giudice della esecuzione, con rinvio al giudice territoriale, in diversa composizione, per consentire una nuova decisione coerente con il principio di diritto enunciato.

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