Appello inammissibile se non risultano espressamente enunciati e argomentati i rilievi critici (Cass
Con la sentenza in esame le SS.UU. hanno statuito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il contrasto verteva sulla necessità o meno di valutare con minor rigore la specificità dei motivi d'appello rispetto a quelli di ricorso in cassazione: un tema particolarmente complesso – hanno riconosciuto i Supremi Giudici - perchè attinente all'ampiezza del filtro rappresentato dalla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni previsto dall'art. 591 c. 2 c.p.p. (il giudice del giudizio di impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato).
La questione di diritto rimessa all'Autorevole Consesso era, più precisamente, se e a quali condizioni e limiti il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l'inammissibilità dell'impugnazione.
Mette conto di sottolineare come il dibattito attenesse non alla specificità intrinseca, essendo pacifica l'inammissibilità degli appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto, ma alla specificità estrinseca, vertente sulla correlazione fra i motivi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata.
Orbene, due sostanzialmente erano gli orientamenti in campo.
Secondo un primo indirizzo, il requisito della specificità dei motivi d'appello dovrebbe essere valutato in termini meno stringenti e comunque diversi rispetto al corrispondente scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione; tanto, sia avendo riguardo al principio del favor impugnationis, sia valorizzando la diversa struttura dei due tipi di impugnazione: l'uno, l'appello, a critica libera, e teso al riesame dei punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, in fatto e in diritto, l'altro, il ricorso per cassazione, a critica vincolata, limitato ai motivi proposti, di sola legittimità.
Secondo un altro orientamento invece la valutazione della specificità estrinseca dei motivi d'appello e di quelli di ricorso per cassazione sarebbe connotata da una sostanziale omogeneità, in quanto il giudizio d'appello non costituirebbe un nuovo giudizio ma uno strumento di controllo vertente su specifici punti, e per specifiche ragioni, della decisione impugnata.
Le SS.UU. hanno composto il contrasto condividendo le considerazioni dell'orientamento più rigoristico, ritenuto più coerente con l'ambito e la portata degli articoli 581 e 591 c.p.p.-
Riconosciuto che il dibattito giurisprudenziale troverebbe il suo fondamento nella tensione fra il principio di specificità dell'appello, enunciato dall'art. 581 c. 1 lett. c) c.p.p. (Art. 581. Forma dell'impugnazione. 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.) e il principio devolutivo fissato dall'art. 597 c.p.p. c. 1 (Art. 597. Cognizione del giudice di appello. 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti), i Supremi Giudici hanno affermato di poter rinvenire alla tesi accolta “solide basi letterali e sistematiche”: quanto al primo profilo, hanno infatti evidenziato che l'espressione contenuta nell'art. 597 c.p.p. dovrebbe essere interpretata alla luce dell'art. 581 c. 1 lett. c) e quindi nel senso che i motivi d'appello debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta in relazione alla motivazione della sentenza per i punti censurati.
In questa impostazione il giudizio d'appello sarebbe connotato da una prima fase di delibazione dell'ammissibilità avente ad oggetto tutte le verifiche richieste dall'art. 591 c. 1 c.p.p. (Art. 591. Inammissibilità dell'impugnazione. 1. L'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; b) quando il provvedimento non è impugnabile; c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586; d) quando vi è rinuncia all'impugnazione), compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi e di una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Senza che a tale conclusione possa opporsi il favor impugnationis poiché tale principio dovrebbe operare – secondo la Corte - nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione delineata anche dall'art. 581 c.p.p. e non essere inteso – come, opportunamente ad avviso di chi scrive, ritenuto dalla giurisprudenza disattesa e dalla dottrina più garantista - quale clausola generale alla cui stregua interpretare l'art. 581 lett. c) per evitare che esso divenga strumento di fatto per la deflazione dei carichi di lavoro.
Sul piano sistematico la specificità estrinseca dei motivi d'appello troverebbe fondamento nella considerazione che essi non sarebbero diretti all'introduzione di un nuovo giudizio sganciato da quello di primo grado ma sarebbero diretti ad attivare uno strumento di controllo su specifici punti e per specifiche ragioni della decisione impugnata. Sicchè secondo i giudici della Corte non potrebbe essere invocata la necessità di presidiare il diritto di difesa poiché il giudizio d'appello non sarebbe configurato come pura e semplice revisio prioris instantiae.
La valorizzazione della specificità estrinseca dei motivi d'appello sarebbe poi coerente con gli sviluppi del processo civile che risulta caratterizzato dal principio di specificità dell'impugnazione.
Spiace rilevare tuttavia come l'impostazione propugnata dall'autorevole Consesso, oltre a forzare il dato letterale, non tenga conto della struttura e della funzione del giudizio d'appello quale utima possibilità di rivalutazione nel merito della vicenda processuale, cui deve essere rapportata proporzionalmente l'operatività del favor impugnationis e non tenga conto altresì delle differenze che ricorrono non solo fra questo e il ricorso per cassazione, nei termini sopra enunciati, ma anche e soprattutto della diversa natura dei valori in gioco nel processo civile, e della conseguente inopportunità di configurare in termini omogenei l'operatività dei principi regolanti i profili formali e le sottese garanzie nella materia delle impugnazioni: ed invero, non v'è dubbio che ragioni di efficienza non possano, laddove siano in gioco la libertà e la dignità delle persone, soverchiare esigenze imprescindibili di difesa .
Con tale sentenza le SS.UU. hanno inevitabilmente ristretto il filtro di ammissibilità affermando a tal fine la necessità della specificità estrinseca dei motivi d'appello, pur precisando che l'appello, a differenza del ricorso per cassazione, può riproporre questioni già esaminate e disattese in primo grado senza che ciò costituisca causa di inammissibilità, e che esula dal vaglio di ammissibilità la valutazione di manifesta infondatezza la quale non è espressamente menzionata dagli articoli 581 e 591.
Su queste premesse è stato enunciato il principio di diritto di cui sopra si è dato conto.
Ed è stato, per conseguenza, rigettato il ricorso, assumendo che l'ordinanza avesse correttamente dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato poiché questo constava della mera richiesta di riduzione della pena, in quanto eccessiva in considerazione delle modalità del fatto, evidenziando che una richiesta così formulata risultava deficitaria sotto il profilo della motivazione siccome priva di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal tribunale.