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Condominio: gli odori della cucina disturbano i vicini? È reato (Cass. Pen. sez. III sent. 24/03/201

Sugo e fritto disturbano il vicino di casa? Attenzione può essere reato! Lo ha precisato la Cassazione, con la sentenza n. 14467/2017 depositata il 24/03/2017 dichiarando colpevoli del reato ex art. 674 c.p. i proprietari di un appartamento in condominio per aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molestando i vicini del terzo piano.

A nulla valgono le doglianze degli imputati circa la non estensibilità analogica dell'art. 674 c.p. alle emissioni di odori, né come asserito, che la dottrina maggioritaria ritiene necessario "che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che siano vietate dalla legge, mentre nella fattispecie si trattava di emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non erano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge".

Per gli Ermellini, infatti, correttamente la Corte d'Appello ha escluso la possibilità di pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando invece la prescrizione, perché, "non solo ha ritenuto correttamente sussunta la fattispecie concreta sotto la previsione dell'art. 674 c.p. che comprende anche le emissioni olfattive moleste - ma - ha anche valutato in modo congruo la prova dei fatti raggiunta in primo grado attraverso le testimonianze delle persone offese, definite come chiare, precise, logicamente strutturate, ribadite in sede dibattimentale senza alcuna contraddizione ed esposte senza inutili enfatizzazioni".

Il fatto che tra le parti vi fossero contrasti di vicinato inoltre non poteva di per sé infirmare la complessiva attendibilità dei vicini offesi i quali avevano dichiarato che quando gli imputati cucinavano, "oltre ai rumori molesti dell'estrattore, il loro appartamento si impregnava dell'odore di sugo e fritti, sembrando di avere la loro cucina in casa".

Come precisato più volte dalla giurisprudenza, sentenziano quindi dal Palazzaccio, la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. "è configurabile anche nel caso di 'molestie olfattive' a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.". Criterio, pertanto, superato nel caso di specie.

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