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Particolare tenuità va applicata anche dal Giudice di Pace (Cass. Pen. sez. V sent. 28/02/2017 n. 97

Il Giudice di Pace può applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. E' quanto emerge dalla sentenza della V Sez. Penale della Corte di Cassazione del 28/02/2017, n. 9713.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante si esclude l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., ai procedimenti che si svolgono dinanzi al giudice di pace, in considerazione del fatto che esiste, nel D.Lgs. n. 274/2000, una norma apposita contenuta nell'art. 34 che è sovrapponibile all'art. 131 bis c.p. (Cass. pen., 04/12/2015, n. 1510; Cass. pen., 14/07/2016, n. 45996 e Cass. pen., 20/08/2015, n. 38876). Tale orientamento è disatteso dalla pronuncia in commento; secondo gli ermellini, sebbene entrambi gli istituti facciano riferimento, nella rubrica dell'articolo che li contempla, alla particolare tenuità del fatto, essi hanno una struttura e un ambito di applicazione non coincidenti. L'art. 131 bis c.p., prevede, infatti, una causa di esclusione della punibilità allorché l'offesa all'interesse protetto sia particolarmente tenue; l'art. 34 contempla una causa di esclusione della procedibilità quando il fatto sia di particolare tenuità.

Quanto alle condizioni dell'applicazione, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. si richiede che sia “sentita” la persona offesa, mentre l'applicabilità dell'art. 34, D.Lgs. 274/2000 è subordinata, nella fase delle indagini preliminari, alla condizione che non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, e nella fase del giudizio, alla mancata opposizione sia dell'imputato che della persona offesa.

L'operatività dell'art. 34 cit., è subordinata a condizioni più stringenti di quelle richieste dall'art. 131 bis c.p., in quanto la prima norma esige che il fatto, e non solo l'offesa, sia di particolare tenuità e perché l'esistenza, oggettivamente valutata, di un interesse della persona offesa preclude l'immediata definizione del procedimento.

Secondo i giudici tali differenze non sono di poco conto, perché “il fatto” previsto dall'art. 34 può non essere di particolare tenuità per mancanza di occasionalità, mentre il diverso ruolo giocato, nell'art. 34, dall'interesse della persona offesa colloca i due istituti su piani diversi di praticabilità, subordinando l'operatività di quest'ultimo ad una valutazione più ampia di quella richiesta dall'art. 131 bis c.p., che, invece, è ancorato essenzialmente al grado dell'offesa.

I problemi di coesistenza dei due istituti non possono essere risolti facendo applicazione del principio di specialità, valevole in materia penale, giacché le norme sopra richiamate non presuppongono la medesima situazione di fatto, ma situazioni solo parzialmente convergenti.

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