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Anche l'ex marito ha diritto al mantenimento dopo il naufragio delle nozze (Cass. Civ. sez. I se

A esplicitarlo è la Corte di Cassazione, Sezion I Civile, con la sentenza 26/10/2016 - 10/01/2017, n. 275; la predetta pronuncia, nel richiamare l’art. 5 della Legge Divorzio (Legge 1°/121970, n. 898), precisa che tale tipo di supporto economico periodico può essere disposto anche in favore dell’ex marito, qualora costui “non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive”.

Con la prefata statuizione, la Suprema Corte tiene a precisare che totalmente irrilevante sul punto, è la durata del matrimonio, che nel caso di specie era sopravvissuto a due soli inverni.

Invero, errava il Giudice di prime cure, così come la Corte di merito, nel ritenere la scarna durata delle nozze fatto idoneo ad elidere il diritto al mantenimento dell’ex consorte.

Invero, specifica la Sentenza, il dato temporale della durata del rapporto di coniugio acquista rilievo solo in relazione alla quantificazione dell’assegno stesso, e non al diritto alla sua corresponsione.

Ovviamente, corre l’obbligo di precisare che il vaglio della richiesta segue, come d’abitudine, il criterio dell’accertamento dell’inadeguatezza dei redditi dell’ex marito.

Pare dunque opportuno riflettere a lungo prima di sposare un… bello ma povero!

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