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Sinistro stradale: le spese stragiudiziali sono danno emergente (Cass. Civ. sez. VI-3 ord. 13/03/201

Le spese stragiudiziali nella circolazione stradale sono danno emergente: Cassazione Civile Sezione VI, ordinanza del 13/03/2017 n. 6422. Il giudice dovrà valutare, ex ante, l’utilità dell’attività del legale, in vista della ragionevole previsione dell’esito futuro del giudizio.

Il fatto

Una carrozzeria acquistava il credito risarcitorio di un danneggiato e, non avendo ottenuto alcun risarcimento dall’impresa assicuratrice, la convenne in giudizio. L’impresa assicuratrice effettuava un'offerta banco iudicis di € 3.000,00 che non venne accettata.

Espletata l'istruttoria anche con svolgimento di una c.t.u., il Giudice di Pace rigettò la domanda sul rilievo che la somma di € 3.000,00 era congrua a risarcire tutti i danni e non riconobbe all'attore alcunché a titolo di rimborso delle spese per l'attività stragiudiziale.

La carrozzeria cessionaria del credito ricorreva in appello, che veniva respinto, di talche proponeva ricorso in Cassazione.

La decisione

Il Supremo Collegio dà continuità al suo indirizzo, paventando che “le spese sostenute per l'attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale possono ingenerare una qualche confusione in quanto, ove tale attività non riesca ad impedire l'instaurazione del giudizio, i relativi esborsi finiranno con ogni probabilità per confluire nella più ampia voce delle spese legali (giudiziali)"; secondo la Corte, la confusione rischia di aumentare in quanto la giurisprudenza, pur facendo riferimento alla figura del danno emergente, finisce per agganciare il relativo rimborso alla voce delle spese legali; al fine di impedire questo stato confusionale, gli ermellini affermano: “tanto premesso, ritiene questa Corte di dover ribadire, in continuità con la citatasentenza n. 997 del 2010, che il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente”.

E’ necessario, quindi, che il giudice del merito valuti se il danno doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”.

La Corte incide maggiormente, eliminando lo stato confusionale sulla natura di dette spese: “l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie”.

Va da sè che permangono a carico del danneggiato gli oneri di allegazione e di prova (Cass. Civ. Sez. 27 novembre 2015, n. 24205).

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