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Mantenimento: niente reato per il padre che compensa il ritardo (Cass. Pen. sent. 15/05/2017 n. 240

Il genitore che non paga l'assegno al figlio minore non subisce sempre e comunque una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Come emerge dalla sentenza in commento, infatti, il raddoppio spontaneo delle somme in altri periodi dell'anno è un comportamento atto a scriminare la violazione.

La vicenda

Nel caso di specie, ad essere stato trascinato in tribunale dall'ex moglie era un uomo, accusato dalla donna di non aver provveduto regolarmente a versare il contributo dovuto al figlio minore.

Dagli atti di causa, però, era emerso che egli in alcuni periodi dell'anno aveva versato in maniera spontanea più di quanto dovuto. Assolto dal giudice dell'appello, è ora scagionato anche dalla Cassazione.

Niente sovrapposizione tra rilevanza civile e penale

Con l'occasione la Corte ha precisato, del resto, che deve essere esclusa ogni equiparazione automatica tra l'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile e la violazione della legge penale.

Nel giudizio penale devono infatti essere valutati sia l'incidenza della corresponsione parziale dell'assegno sulla disponibilità dei mezzi economici che l'obbligato deve fornire ai beneficiari, che l'entità degli inadempimenti con riferimento all'accertamento della volontà dell'obbligato di rendersi inadempiente.

Proprio a tale ultimo proposito, nel caso di specie i doppi versamenti talvolta effettuati sono stati correttamente ritenuti dal giudice dell'appello poco compatibili con la volontà di non adempiere.

Il ricorso, quindi, è stato dichiarato inammissibile e il padre può ritenersi definitivamente assolto.

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