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Cronotachigrafo: l’alterazione costituisce anche reato (Cass. Pen. sez. I sent. 22/03/2017 n. 13937)

Per ragioni di sicurezza stradale e di tutela del lavoro la normativa UE prescrive l'obbligo di installazione del cronotachigrafo a bordo di determinate categorie di veicoli (in particolare, i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t e quelli adibiti al trasporto di persone in numero superiore a 9).

Il cronotachigrafo serve a misurare la velocità del veicolo, i tempi di guida e riposo dell'autista e le distanze percorse.

L’alterazione del cronotachigrafo è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 179 del C.d.S.-

Quale rapporto sussiste tra l'art. 179 citato e il reato previsto dall'art. 437 c.p. (rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)?

Le due fattispecie possono concorrere tra loro, oppure tra di esse vi è un rapporto di specialità?


Con la sentenza 22/03/2017 n. 13937, la Corte di Cassazione penale ha esaminato, con argomentazioni condivisibili, il rapporto sussistente tra l’art. 179 del C.d.S. e l’art. 437 c.p., in relazione alla condotta di alterazione del cronotachigrafo installato su un mezzo di proprietà aziendale.

Il cronotachigrafo consiste in un sistema elettronico che, in osservanza della normativa europea, deve essere obbligatoriamente installato su determinati veicoli commerciali, per ragioni di sicurezza stradale e di tutela dei lavoratori. Nello specifico, l’apparecchio registra i tempi di guida e di riposo dei conducenti e traccia dati al dettaglio relativi alla velocità ed alle distanze percorse.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’alterazione del cronotachigrafo è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 179 del C.d.S.-

Attesa la finalità di tutela dei lavoratori perseguita con l’introduzione dell’obbligo di installazione del cronotachigrafo, ulteriore disposizione rilevante in ipotesi di sua alterazione è l’art. 437 c.p. che punisce - con la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata qualora dal fatto derivi un disastro o un infortunio (in tal caso, la reclusione va dai tre ai dieci anni) - chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia.

Orbene, come indicato in premessa, la Corte di Cassazione ha affrontato il problema della relazione esistente tra le due norme sopra menzionate, in termini di concorso e di applicazione del principio di specialità di cui all’art. 9 della L. n. 689/1981, secondo il quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

All’esito dell’indagine condotta in ordine alla struttura del reato e della violazione amministrativa, la Suprema Corte è giunta ad escludere il rapporto di specialità tra le due disposizioni e a ritenere possibile l’applicazione di entrambe, qualora risultino integrati i relativi presupposti.

L’art. 437 c.p., infatti, individua un delitto doloso di pericolo (pericolo che – se verificatosi – costituisce una circostanza aggravante del reato). Per contro, l’art. 179 del C.d.S. contempla una fattispecie che, essendo sanzionata esclusivamente in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.

Anche i destinatari e le condotte delle due disposizioni sono differenti, atteso che l’art. 437 c.p. punisce chi "omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia", mentre l’art. 179 C.d.S. solo chi "circola" o "il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto (…) che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante", punendoli – contrariamente al precetto penale - anche se non autori della manomissione.

Unico elemento di “specialità” attiene al fatto che la violazione del codice della strada attiene in modo specifico al cronotachigrafo, mentre la norma del codice penale parla più genericamente di impianti, apparecchi o segnali.

Tuttavia, il problema del concorso apparente – come espressamente affermato dalle SS.UU. n. 1963 del 28/10/2010, ai cui precetti la presente sentenza aderisce chiaramente - richiede la verifica dell'esistenza di un'area comune tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, non ci sarebbe un problema di specialità in quanto si tratterebbe di una mera "interferenza" che può verificarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto, ma soltanto di una comune condotta.

Fermo restando che la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità (SS.UU. n. 1963 del 28/10/2010), secondo gli ermellini, le diversità strutturali tra le due fattispecie astratte esaminate sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra norme e da ritenere possibile un’applicazione congiunta delle stesse.

Le finalità di tutela dell’art. 437 c.p., invero, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 C.d.S.- Occorre, poi, considerare, che l’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice penale è più ampio, in quanto coinvolge non solo i lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo, ma anche i terzi (vedasi, al riguardo, Cass. pen., sez. I, n. 18168 del 20/01/2016).

Per le ragioni descritte la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. ed oggetto di impugnazione, ritenendo che la stessa non avesse applicato correttamente il principio di specialità, di cui all'art. 9 L. 689/81, per aver considerato applicabile, nel caso di specie, la sola disposizione amministrativa di cui all'art. 179 C.d.S., senza aver esaminato la ricorrenza del reato di cui all'art. 437 c.p.-

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