Furto al supermercato: per consumare il reato non basta superare le casse (Cass. Pen. sez. V sent. 2
Non può parlarsi di furto consumato quando la cosa mobile non è uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo. É quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella vicenda esitata nella sentenza che si annota, che aveva visto la ricorrente condannata, per furto aggravato in un supermercato, alla pena di mesi 5 e giorni 15 di reclusione nonchè € 250,00 di multa.
Nel ricorso per cassazione era stata, per l'appunto, lamentata la mancata riqualificazione del reato in furto tentato, sull'assunto secondo cui, al momento dell'apprensione materiale della merce, la vigilanza dell'esercizio commerciale aveva già in corso il monitoraggio della condotta incriminata, consistita nell'occultare sotto la gonna svariati prodotti dell'esercizio commerciale; prodotti restituiti dopo che il personale del supermercato aveva fermato la ricorrente all'atto del superamento delle casse.
La Corte ha ritenuto fondate le doglianze della ricorrente rilevando come la Corte d'Appello avesse escluso l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede basandosi proprio sul fatto che il personale del supermercato si fosse avveduto dell'azione furtiva della ricorrente e l'avesse monitorata per tutta la durata della stessa sì da fermarla all'atto del superamento delle casse.
Si è in tal modo uniformata al principio, affermato dalle SS.UU. (sentenza 52117/2014), secondo cui la condotta di sottrazione di merce dai banchi vendita di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto tentato, allorché l’autore sia fermato dopo il superamento delle casse senza aver pagato la merce prelevata, non potendo considerarsi realizzata la sottrazione della cosa quando il possessore originario conserva una relazione col bene e può in ogni momento interrompere l’azione delittuosa.
Come noto, con tale sentenza le SS.UU. componevano un contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità del furto tentato o consumato quando la cosa mobile non sia uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo; contrasto, che aveva visto delinearsi due orientamenti sostanzialmente: quello, minoritario, secondo cui anche un possesso temporaneo della cosa, entro la sfera di vigilanza del soggetto passivo, vale a integrare il momento consumativo del delitto e quello, maggioritario, secondo cui la sottrazione della cosa mobile altrui non è sufficiente a consumare il delitto di furto (art. 624 c.p.) se non viene seguita dall’effettivo impossessamento della cosa medesima.
Con la sentenza in questione la Corte ha, quindi, riaffermato il principio enunciato già dalle SS.UU. secondo cui non può parlarsi di furto consumato quando la cosa mobile non sia uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.
Ha poi ribadito l'ulteriore assunto, pure propugnato dalle SS.UU., con sentenza 40354/2013, secondo cui la condotta furtiva non può considerarsi aggravata dall'uso del mezzo fraudolento quando la merce viene semplicemente occultata sulla persona, come nel caso di specie, in quanto il mero nascondimento sotto i vestiti o nella borsa integra l'ordinaria dinamica di esecuzione di tale tipo di delitto, mentre l'aumento di pena connesso all'applicazione dell'aggravante richiede un'aggressione del bene effettuata con modalità offensive tali che denotino scaltrezza e particolare ingegnosità del soggetto agente.
Questo orientamento, fatto proprio dalla Corte nel caso in esame, si contrappone come noto all'altro, minoritario, secondo cui l’occultamento del bene rappresenta non solo la concretizzazione della volontà di sottrarlo illecitamente ma anche una modalità che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima.
Ritenendo che nel caso sottoposto al suo esame la condotta andasse riqualificata come tentativo di furto, con l'esclusione dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento per essersi configurata la condotta come una mera spoliazione priva di qualsiasi connotazione di insidiosità, astuzia, scaltrezza, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per la corretta rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di furto tentato, con esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento.