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Gip non può rigettare il decreto penale adducendo la particolare tenuità (Cass. Pen. sez. I sent. 28

E' abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo sussistente la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.- E' quanto emerge dalla sentenza della I Sezione Penale della Corte di Cassazione del 28/03/2017, n. 15272.

Con la sentenza in commento gli ermellini evidenziano una importante distinzione tra abnormità strutturale e funzionale; ricorre la prima quando vi sia un esercizio da parte del giudice di un potere che non gli è attribuito dall'ordinamento processuale (c.d. carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo consentito, nel senso di un potere previsto dall'ordinamento ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, in quanto al di là di ogni ragionevole limite (c.d. carenza di potere in concreto).

Ricorre l'abnormità funzionale quando vi sia una stasi del processo ed una impossibilità di proseguirlo nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento o del processo.

Nella fattispecie, secondo i giudici di legittimità, ricorre una ipotesi di carenza di potere in concreto, posto che il potere di restituzione degli atti di cui all'art. 459, c. 3 c.p.p., esiste, ma va inquadrato in casi diversi da quello in oggetto; infatti, il punto di criticità è determinato dalla difficoltà di armonizzare il particolare procedimento per decreto, caratterizzato dall'assenza del previo contraddittorio, di cui agli artt. 459 e ss. c.p.p., con il nuovo istituto di cui all'art. 131 bis c.p.-

E' da escludersi che il G.I.P., destinatario di una richiesta di emissione del decreto penale di condanna, possa emettere per la ritenuta particolare tenuità del fatto, una sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in quanto il particolare procedimento monitorio è per definizione privo di contraddittorio e pertanto il soggetto destinatario non potrebbe esercitare la facoltà che il sistema processuale impone gli venga riconosciuta anche in sede di archiviazione, in quanto trattasi di provvedimento non pienamente liberatorio, stante la ricorrenza di effetti pregiudizievoli come la iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento dichiarativo.

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